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16 Giugno 2017

Novità sulle compensazioni in F24: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 50 del 2017 in tema di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

La novità principale è rappresentata dall’obbligo per i contribuenti titolari di partita Iva di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per effettuare i pagamenti tramite F24 qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva o crediti relativi ad imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Nel primo allegato alla Risoluzione sono riportati i codici tributo per i quali, ancor prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, era richiesto a tutti i contribuenti l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In un secondo allegato alla Risoluzione, inoltre, sono indicati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i contribuenti titolari di partita Iva, dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia, però, l’obbligo non sussiste qualora, nel medesimo modello F24, i codici tributo riportati nel terzo allegato, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici tributo indicati nella colonna 4 del medesimo allegato 3. Si tratta, infatti, in questi casi, di compensazione di tipo “verticale” o “interno”. Se dalla compensazione in questione deriva comunque un saldo positivo, si applicano le regole generali.

Sono esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate a titolo di “bonus Renzi”.

Per tutti i contribuenti in generale valgono, inoltre, le norme vigenti riguardo alle modalità di presentazione del modello F24. I versamenti con modello F24 devono comunque essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero. Inoltre, i versamenti con modello F24 devono essere effettuati esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo.

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