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3 Luglio 2015

Non opera la presunzione fondata sui movimenti bancari se è accertato il mancato esercizio dell’attività d’impresa

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13369 del 30 giugno 2015, ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso ai fini Iva, Irpef ed Irap, nei confronti del contribuente, esercente attività d’impresa nel settore edile.

L’avviso di accertamento aveva a suo fondamento la circostanza che il contribuente aveva effettuato numerosi prelevamenti e versamenti sul proprio conto corrente. L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che tali movimenti bancari erano qualificabili come ricavi conseguiti nell’ambito dell’attività d’impresa.

I Giudici di secondo grado avevano ritenuto illegittimo il provvedimento impositivo in quanto, per l’anno oggetto di esame, la stessa Guardia di Finanza, nel verbale di contestazione, aveva rilevato che il contribuente non aveva svolto attività nel ramo dei lavori edili. Mancava, quindi, il presupposto giuridico dell’esercizio dell’attività d’impresa affinché potesse operare la presunzione.

La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (sia essa impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività. Inoltre, il contribuente deve dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione nella dichiarazione non sono fiscalmente rilevanti.

Nel caso specifico, però, la presunzione di esercizio di un’attività occulta, fondata sui movimenti bancari del contribuente, era stata superata dall’accertamento positivo, operato dalla Guardia di Finanza nel suo verbale di contestazione, che nell’anno in esame non era stata svolta alcuna attività.

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