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5 Maggio 2017

Manovra correttiva: più prelievi sulle vincite da giochi, più spazio alla mediazione, al via la definizione agevolata delle controversie tributarie

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Con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della stessa data, sono state emanate una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria, oltre che di iniziativa in favore degli enti territoriali, di intervento per le zone colpite dagli eventi sismici e di incremento delle condizioni di sviluppo. Tra le disposizioni di rilevanza fiscale, evidenziamo:

  • le modifiche alle disposizioni in materia di giochi (articolo 6 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). In virtù delle nuove regole, la misura del prelievo unico erariale sugli apparecchi “new slot è fissata al 19 % dell’ammontare delle somme giocate. Sugli apparecchi VLT il prelievo unico erariale è fissato al 6 % dell’ammontare delle somme giocate. Inoltre, la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’8 % dal 1° ottobre 2017.  Dalla stessa data, sulla parte delle vincite realizzate con gli apparecchi VLT eccedente 500 Euro, l’addizionale è stata raddoppiata dal 6 % al 12 %. Lo stesso aumento, dal 6 % al 12 %, è previsto per il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente i 500 Euro, conseguita attraverso i giochi “Win for life”, “Win for life Gold”, “Si vince tutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.
  • l’introduzione di nuove regole in materia di mediazione tributaria (articolo 10 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). La disciplina della mediazione tributaria ora trova applicazione per le controversie di valore non superiore a 50.000 Euro (e non più alle controversie di valore non superiore a 20.000 Euro). Tale nuovo limite trova applicazione agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018.
  • la previsione della definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017). Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono ora essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi previsti dall’atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono, invece, dovute le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40 % degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata. Tale definizione agevolata riguarda le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda per la definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Per il pagamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, si applicano le regole previste per il pagamento delle somme nell’accertamento con adesione. Viene, però, applicata la riduzione del numero massimo di rate a tre ed il divieto di rateazione nel caso di importi non superiori a 2.000 Euro. I termini per i pagamenti sono: il 30 settembre 2017 per il pagamento in un’unica soluzione o per il pagamento della prima rata (pari al 40 % del totale delle somme dovute), il 30 novembre 2017 per il pagamento della seconda rata (pari ad un ulteriore 40 % del totale delle somme dovute) ed il 30 giugno 2018 per il pagamento della terza ed ultima rata (pari al residuo 20 %). Inoltre, è precisato che i contribuenti che abbiano manifestato, entro il 21 aprile 2017, la volontà di avvalersi della cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali potranno usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie soltanto unitamente alla “rottamazione”. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata prevista in caso di rateazione. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. La domanda per accedere a tale definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 settembre 2017 ed è esente da bollo. Deve essere presentata una domanda distinta per ciascuna controversia autonoma, ossia per ciascuna controversia tributaria relativa a ciascun atto impugnato. Dagli importi dovuti vengono scomputati gli importi già versati nell’ambito della riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la “rottamazione” dei ruoli. Le somme già versate non vengono comunque restituite.
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