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22 Settembre 2017

Mancato trasferimento della residenza per accordo tra coniugi in sede di separazione: non vi è decadenza dai benefici prima casa

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22023 del 21 settembre 2017, si è pronunciata nuovamente su una questione relativa alle agevolazioni “prima casa”.

Il contribuente aveva acquistato un’abitazione in comunione legale con la moglie, usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa. Non aveva, poi, trasferito la residenza in tale abitazione entro i 18 mesi dalla data della compravendita e gli erano state, quindi, revocate le agevolazioni “prima casa”. In particolare, il medesimo contribuente, in quel periodo, aveva ceduto la propria quota dell’immobile, pari al 50 %, alla moglie (che, tra l’altro, aveva già la residenza nel Comune nel quale era ubicata la casa) e questa cessione era stata effettuata in luogo del versamento del mantenimento, in virtù di un accordo inserito nella separazione consensuale intervenuta tra i coniugi.

Nel procedimento di secondo grado, la sopravvenuta cessione era stata considerata come irrilevante, ai fini della questione fiscale, in quanto riconducibile alla volontà dello stesso contribuente. Era stato, pertanto, confermato l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni emesso dall’Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente. La Suprema Corte ha, in primo luogo, richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia. Quindi, qualora l’immobile acquistato sia adibito alla residenza familiare, non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato l’immobile in regime di comunione.

La Corte di Cassazione ha, altresì, richiamato le proprie pronunce nelle quali era stato riconosciuto che, in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell’autonomia privata nella disciplina dei rapporti familiari, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto della separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”, ma una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

I principi suddetti, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, non possono non valere anche rispetto all’impegno assunto, in sede di acquisto della “prima casa”, al trasferimento della residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile in questione. Si tratta comunque di un accordo concluso tra i coniugi, al momento della crisi coniugale, per regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio. Tali accordi svolgono una peculiare funzione economico – sociale.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato la pronuncia di secondo grado ed accolto l’originario ricorso del contribuente. Trattandosi di un orientamento giurisprudenziale che si è venuto a consolidare soltanto recentemente, sono state comunque compensate integralmente le spese di giudizio.

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