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4 Febbraio 2017

Legge di Bilancio 2017: alcune misure in favore degli investimenti in Italia

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Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno.

Tra le nuove misure introdotte con la Legge di bilancio per il 2017, ricordiamo:

  • la modifica del Testo Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina dell’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998) al fine di favorire gli investimenti in Italia. In particolare, l’ingresso ed il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote previste, agli stranieri che intendono effettuare: un investimento di almeno 2.000.000 di Euro in titoli emessi dal Governo italiano, da mantenere per almeno due anni; un investimento di almeno 1.000.000 di Euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita ed operante in Italia, mantenuto per almeno due anni, o di almeno 500.000 Euro nel caso in cui tale società sia una start-up innovativa; una donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 di Euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero dei beni culturali e paesaggistici (articolo 1, comma 148, Legge n. 232/2016). Chi è titolare del visto di ingresso suddetto, ossia del visto di ingresso per investitori, può ottenere un permesso di soggiorno biennale recante anch’esso la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza qualora risulti che lo straniero non abbia effettuato l’investimento o la donazione grazie alla quale ha ottenuto il visto di ingresso, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia, o abbia dismesso l’investimento per il quale ha ottenuto il visto di ingresso prima della scadenza del termine di due anni. Il permesso di soggiorno “per investitori” è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni. Lo straniero detentore del visto per investitori potrà condurre con sé in Italia anche i familiari con i quali è consentito il ricongiungimento familiare ai quali verrà rilasciato un visto per motivi familiari.
  • l’introduzione di un’imposta sostitutiva forfettaria, a carattere opzionale, per i redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 1, comma 152, Legge n. 232/2016). Tale misura si inserisce nell’ambito degli interventi volti ad attrarre investimenti esteri in Italia.
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