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16 Maggio 2014

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

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Nella Circolare n. 10 del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto le risposte a diversi quesiti posti dalla stampa specializzata.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai giudizi avverso gli accertamenti esecutivi, ha ricordato che l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria riscuote le somme dovute a seguito di sentenza tramite la notifica al contribuente direttamente dell’intimazione di pagamento (senza la notifica della cartella). Il contribuente può sempre richiedere il riesame dell’atto in autotutela e può comunque impugnare l’intimazione di pagamento (previo svolgimento della mediazione tributaria qualora il valore della controversia non sia superiore a 20.000 Euro) con un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per vizi propri dell’atto. In particolare, l’impugnazione dell’intimazione da parte del contribuente può avvenire qualora egli ritenga che siano stati calcolati erroneamente gli importi dovuti a seguito della sentenza.

Inoltre, nella Circolare è stato riportato un chiarimento fornito dall’Agenzia riguardo alle società ed enti di comodo. Questi, che siano soggetti non operativi o che siano soggetti in perdita sistematica, subiscono alcune penalizzazioni nell’ambito dell’Iva. Il credito Iva, risultante dalla dichiarazione annuale, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere utilizzato in compensazione, né può essere ceduto. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che tali penalizzazioni operano anche nel caso in cui i soggetti in questione si adeguino al cosiddetto reddito minimo.

Ancora, riguardo alla rivalutazione dei beni d’impresa, è stato chiarito che la rivalutazione effettuata in sede contabile deve necessariamente assumere anche valenza fiscale mediante il versamento dell’imposta sostitutiva.

Con riferimento alle sopravvenienze passive derivanti dalla perdita dei beni strumentali dell’impresa dovuta ad un evento calamitoso, come un terremoto o un incendio, è stato precisato che queste vanno considerate come oneri straordinari nel bilancio. L’impresa, inoltre, dovrà inserire come sopravvenienza attiva, tra i proventi straordinari, l’eventuale rimborso da parte di terzi, come il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. Comunque, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, tali sopravvenienze attive e passive concorreranno alla formazione della base imponibile dell’Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che i maggiori valori delle rimanenze di beni valutati a costo specifico sono fiscalmente irrilevanti.

Riguardo ancora ai beni d’impresa, è stato chiarito che i canoni di leasing relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili in un periodo minimo di due anni, pari alla metà del periodo di ammortamento. Tale regola vale, in particolare, per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Nella Circolare, è stato precisato che gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono generalmente assoggettabili alla detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione degli immobili, ma non anche a quella prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili ristrutturati. Però, nell’ipotesi nella quale le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano inquadrabili tra gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, si ritiene che possano avvalersi anche dell’ulteriore detrazione prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono comunque essere effettuati nelle parti comuni degli edifici residenziali per essere rilevanti.

L’Agenzia delle Entrate, in materia di Imu, ha precisato che ne è esclusa la deducibilità in relazione agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione o all’impresa commerciale ed all’uso personale o familiare del contribuente.

Inoltre, l’Imu è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo a partire dall’Imu relativa al 2013. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, vale la regola secondo la quale l’imposta è deducibile nell’esercizio nel quale avviene il pagamento. Quindi, l’Imu relativa al 2012 pagata tardivamente nel 2013 non è deducibile (perché di competenza del 2012), l’Imu relativa al 2013 pagata tardivamente nel 2014 non è deducibile in riferimento al periodo d’imposta 2013, ma è deducibile nel successivo periodo d’imposta 2014. Anche per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo, l’Imu è deducibile nell’anno nel quale avviene il pagamento, anche se tardivo, ed a partire dall’Imu relativa al 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato che il nuovo limite, previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014, per la compensazione di crediti relativi all’Irpef, all’Ires ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’Irap (obbligo del visto di conformità della dichiarazione per le compensazioni per importi superiori a 15.000 Euro) riguarda esclusivamente le compensazioni “orizzontali” dei crediti. Il limite, inoltre, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

Le compensazioni suddette, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, possono avvenire oltre la soglia dei 15.000 Euro senza che sia necessario presentare preventivamente la dichiarazione certificata dalla quale emergono i crediti compensati. Si applica, quindi, una regola diversa da quella per i crediti Iva di importo superiore a 5.000 Euro per i quali è previsto espressamente che la compensazione può essere effettuata soltanto successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza dalla quale emerge il credito.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata anche della nuova regola, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2014, secondo la quale l’Agenzia medesima deve effettuare un controllo preventivo in caso di rimborsi, risultanti dalla liquidazione dei modelli 730, complessivamente superiori a 4.000 Euro. Tale controllo riguarda esclusivamente i casi nei quali vi siano detrazioni per carichi di famiglia e/o vi siano eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Negli altri casi, i rimborsi continuano ad essere effettuati dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, secondo le regole ordinarie.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, nell’ambito delle indagini finanziarie, le presunzioni sui prelevamenti valgono soltanto per i soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, mentre la presunzione sui versamenti si estende alla generalità dei soggetti passivi ed a tutte le categorie di reddito.

Con riferimento al redditometro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che concorre alla ricostruzione del reddito complessivo accertabile la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento e per consumi, anche se ad essa non fa riferimento il Garante della Privacy nel proprio parere in materia.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente non si presenti in occasione dell’invito a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro, il suo comportamento è sanzionabile. E’ stato espressamente previsto che il contribuente, fin da questo primo incontro, può fornire dei chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contribuente, però, può anche presentare elementi giustificativi direttamente in occasione del secondo momento obbligatorio di contraddittorio.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che nel caso in cui il contribuente sia titolare di un modello Cud ed abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a presentarla a seguito della presenza di redditi diversi dal reddito da lavoro dipendente, la decadenza da potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria si avrà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il modello Cud, infatti, non può essere considerato come una dichiarazione validamente presentata.

Infine, riguardo alle attività finanziarie detenute all’estero, è stato precisato che le attività detenute all’estero tramite una società italiana non devono essere indicate nel quadro RW. Per le attività detenute tramite una società localizzata in un Paese collaborativo, deve essere indicato soltanto il valore della partecipazione nella società estera. Se, invece, il contribuente è titolare di una partecipazione superiore al 25 % in una società localizzata in un Paese non collaborativo, devono essere indicate tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dalla società.

Inoltre, gli amministratori di società che hanno potere di firma su conti correnti di società estere, che non siano possessori dei relativi redditi, non devono compilare, con riferimento alle relative consistenze e trasferimenti, il modello RW della propria dichiarazione dei redditi.

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