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14 Aprile 2017

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi della stampa specializzata

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Nella Circolare n. 8 del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha riportato diversi chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Gli argomenti trattati sono:

  • la cedolare secca. In particolare, è stato chiarito che l’aliquota ridotta del 10 % può trovare applicazione anche ai contratti transitori, a condizione che si tratti di contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni situate in Comuni con carenze di disponibilità abitative o in Comuni ad alta tensione abitativa. Inoltre, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova disposizione introdotta con il “Decreto fiscale” del 2016, secondo la quale l’omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca esercitata in occasione della registrazione del contratto o nelle annualità successive, trova applicazione anche con riferimento alle comunicazioni di proroga che avrebbero dovuto essere presentate prima della data del 3 dicembre 2016 (ossia della data di entrata in vigore del “Decreto fiscale”). E’ comunque richiesto che il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l’applicazione del regime in questione;
  • le ritenute versate dal condominio. I chiarimenti sono stati forniti, in particolare, riguardo alle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017. Secondo la nuova disciplina, il condominio, quale sostituto d’imposta, versa la ritenuta all’atto del pagamento se l’ammontare della ritenuta operata è superiore a 500 Euro. Altrimenti, può effettuare il versamento della ritenuta entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno. Le disposizioni in questione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Pertanto, trovano applicazione anche con riferimento ai versamenti delle ritenute relative al mese di dicembre del 2016, da effettuare entro il 16 gennaio 2017, se di importo superiore a 500 Euro. Ai fini della soglia dei 500 Euro, le ritenute da operare devono essere sommate mese dopo mese. Quando si supera la soglia, va effettuato il pagamento. Le nuove regole non sono obbligatorie nel senso che il condominio può continuare a versare le ritenute secondo le modalità precedenti (e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 Euro), senza che venga applicata alcuna sanzione;
  • le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’effettuazione di bonifici non corretti (ossia senza seguire le modalità specifiche previste per i bonifici in caso di spese per ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica) non comporta la decadenza dalle relative detrazioni fiscali, a condizione che l’impresa che ha ricevuto il bonifico attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza nella corretta determinazione del reddito d’impresa. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’orientamento espresso in una Risoluzione del 28 luglio 2016 riguardo alla possibilità di fruire della detrazione fiscale per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente di fatto, anche se non possessore o non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, deve ritenersi applicabile soltanto alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
  • il super ammortamento e l’iper ammortamento. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano la determinazione del corrispettivo da assoggettare all’ammortamento, il periodo di vigenza del beneficio dell’iper ammortamento, l’applicabilità dell’iper ammortamento agli esercenti arti e professioni (in proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che deve ritenersi che la maggiorazione del 150 % riguardi soltanto i titolari di redditi d’impresa), l’applicazione del super ammortamento ai beni immateriali;
  • l’assegnazione agevolata dei beni;
  • l’Aiuto alla Crescita Economica (l’ACE), in particolare alla luce delle modifiche della relativa disciplina introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017;
  • la disciplina dell’IRI;
  • il nuovo “regime di cassa” introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2017 per le imprese di dimensioni minori. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta di un regime “improntato alla cassa”, ma con alcune deroghe al regime di cassa. La nuova disciplina, infatti, prevede che, per alcuni componenti, continui a trovare applicazione il criterio di competenza. Ad esempio, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza. Inoltre, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in virtù delle nuove regole, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito nel 2016 secondo il principio della competenza devono essere portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del nuovo regime. Per rimanenze finali si devono intendere sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, sia le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, sia le rimanenze dei titoli. Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che opera ancora il criterio di competenza per i seguenti componenti negativi di reddito: le spese per prestazioni di lavoro, le spese per oneri di utilità sociale, le quote di ammortamento ed i canoni di leasing. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alla registrazione delle fatture ed alle annotazioni contabili nel nuovo regime;
  • le novità nell’ambito dell’agricoltura;
  • le opzioni;
  • i versamenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove scadenze per i versamenti da dichiarazione previsti dal “Decreto fiscale” ed in vigore dal 1° gennaio 2017 riguardano anche i versamenti dovuti per la cedolare secca. Quindi, anche il termine per il versamento del saldo e del primo acconto della cedolare secca deve ritenersi posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • le comunicazioni Iva. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, a seguito delle nuove norme introdotte dal “Decreto fiscale” in materia di comunicazione delle fatture emesse e ricevute, deve ritenersi che sia venuto meno l’obbligo di trasmissione delle operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo (in precedenza, vi era l’obbligo di comunicazione telematica di tali operazioni se di importo non inferiore a 3.600 Euro). Inoltre, è stato ribadito che il nuovo adempimento trimestrale della trasmissione telematica delle fatture non riguarda i soggetti in regime forfetario ed i soggetti che si avvalgono ancora del cosiddetto “regime dei minimi”. Sono esonerate dall’obbligo di comunicazione anche le Amministrazione pubbliche per quanto riguarda le fatture elettroniche già trasmesse tramite il Sistema di Interscambio;
  • le note di variazione Iva;
  • i rimborsi Iva;
  • le dichiarazioni integrative e le dichiarazioni infedeli;
  • la rottamazione delle cartelle esattoriali;
  • le sanzioni relative al quadro RW;
  • l’accertamento;
  • le indagini finanziarie;
  • la voluntary disclosure;
  • la dichiarazione precompilata.
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