Il Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 ha modificato il Codice delle comunicazioni elettroniche, escludendo dalla nozione di “unità immobiliare”:
- gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
- le opere di infrastrutture per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici e da chiunque posseduti.
Con la Circolare n. 18 dell’8 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo alle conseguenze in ambito catastale di tale innovazione normativa.
Le nuove disposizioni hanno trovato applicazione a partire dal 1° luglio 2016. Restano, pertanto, valide le disposizioni sulla qualificazione e la determinazione della rendita catastale dei beni immobili suddetti riferibili ad epoca precedente al 1° luglio 2016. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa previgente prevedeva che le infrastrutture in questione, se costituite da aree o locali dotati di autonomia funzionale e reddituale, fossero censibili tra le unità immobiliari a destinazione speciale, nella categoria catastale D/7.
Nel secondo paragrafo della Circolare sono riportate le definizioni corrette di:
- rete di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- rete di comunicazione elettronica;
- rete pubblica di comunicazioni;
- infrastruttura fisica.
E’, altresì, illustrata la distinzione tra:
- strutture di tipo Raw-Land;
- strutture di tipo Roof-Top;
- strutture di tipo Co-Located.
Un intero paragrafo della Circolare è, inoltre, dedicato alla possibilità dell’iscrizione in catasto delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. A tale scopo, è stata creata una nuova categoria catastale denominata F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione) nella quale possono essere censite le infrastrutture in questione, pur senza attribuzione di rendita catastale.
Per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione che sono stati già censiti al Catasto Edilizio Urbano, dovrà essere presentata una dichiarazione Docfa per la variazione delle scritture catastali.
Per le infrastrutture, invece, di nuova realizzazione, non vi è obbligo di iscrizione in catasto, trattandosi di beni che non costituiscono più unità immobiliari. I soggetti interessati possono comunque presentare atti di aggiornamento per l’iscrizione in catasto ai fini dell’identificazione dei beni.
Concludono la Circolare, le considerazioni riguardo alle disposizioni finali.