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3 Luglio 2015

Imu, Tasi e Tari: le regole per i cittadini residenti all’estero che possiedono immobili in Italia

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Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 6 del 26 giugno 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione locale degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero.

Il Dipartimento delle Finanze, in primo luogo, ha ricordato la normativa in materia in base alla quale, dall’anno 2015, deve essere considerata adibita ad abitazione principale, ai fini della tassazione locale, una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), pensionati nei Paesi di residenza, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato d’uso.

Inoltre, per le unità immobiliari in questione, le imposte Tasi e Tari sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Il Dipartimento delle Finanze ha, quindi, affermato che, per quanto riguarda l’Imu, essa non è dovuta per tali immobili e per le relative pertinenze, ad eccezione dei casi in cui gli immobili siano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai quali saranno applicate le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa.

Per quanto riguarda la Tasi, i contribuenti dovranno versare un terzo dell’imposta calcolata sulla base dell‘aliquota prevista per l’abitazione principale.

Ai fini della Tari, dovrà essere versato un terzo della tassa.

Inoltre, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcune indicazioni più specifiche riguardo ai requisiti che devono essere rispettati affinché operi l’equiparazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto dal cittadino residente all’estero.

Riguardo all’iscrizione all’AIRE, è condizione essenziale, ma non è anche necessario che l’immobile posseduto sia situato nello stesso Comune di iscrizione all’AIRE.

Riguardo alla pensione, nella Risoluzione sono prospettati i diversi casi che si possono presentare: i cittadini italiani residenti all’estero possono, infatti, percepire delle pensioni in convenzione internazionale (per le quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con la contribuzione versata nel Paese estero) oppure delle pensioni italiane oppure ancora delle pensioni italiane e delle pensioni estere autonome tra loro.

Soltanto nel primo e nel terzo caso potrà operare il regime di favore riguardo alla tassazione locale degli immobili posseduti in Italia. Infatti, soltanto nell’ipotesi della pensione in convenzione internazionale e della titolarità contemporanea della pensione italiana e della pensione estera autonome tra loro, si può sostenere che i contribuenti siano pensionati nei Paesi di residenza.

E’, altresì, chiarito, in proposito, che il Paese straniero che eroga la pensione, sia questa in convenzione internazionale o autonoma, deve essere anche il Paese di residenza del contribuente.

Nella nozione di pensione deve essere ricompreso qualsiasi tipo di pensione. Quindi, anche, ad esempio, la pensione di invalidità.

Nella Risoluzione, inoltre, è affermato che i Comuni, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, non possono prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dall’Imu. Possono, però, stabilire, per i cittadini italiani residenti all’estero che non presentano i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del regime di beneficio suddetto, un’aliquota agevolata, che non sia comunque inferiore allo 0,46 %.

I Comuni possono, altresì, sempre nell’ambito della loro autonomia regolamentare, arrivare all’azzeramento della Tasi.

Infine, è riconosciuta la potestà ai Comuni, per quanto riguarda la Tari, di prevedere, con un proprio regolamento, delle riduzioni tariffarie e delle esenzioni per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

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