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18 Aprile 2014

Imposta unica per le scommesse a distanza: istituiti nuovi codici tributo

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Con la Risoluzione n. 39 del 15 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24 Accise, dell’imposta unica per le scommesse a distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, e delle sanzioni e degli interessi, dovuti in caso di omissione o ritardo nel pagamento dell’imposta medesima.

I codici istituiti sono i codici “5352“, “5353“, “5354“, per il versamento, rispettivamente, dell’imposta, degli interessi e della sanzione per ritardato versamento; i codici “5355“, “5356“, “5357“, per il versamento, rispettivamente, dell’imposta, degli interessi e della sanzione per ritardato versamento, di competenza della Regione Sicilia; i codici “5358” e “5359“, per il versamento, rispettivamente, della sanzione e degli interessi di mora, in caso di ravvedimento; i codici “5360” e “5361“, per il versamento della sanzione e degli interessi di mora, in caso di ravvedimento e di competenza della Regione Sicilia.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (nel caso in cui non sia presente, il codice 999999); nei campi “mese” e “anno di riferimento”, il mese e l’anno d’imposta ai quali si riferisce il pagamento. Devono, invece, rimanere vuoti i campi “provincia”, “rateazione”, “codice ufficio” e “codice atto”.

Con la medesima Risoluzione, sono stati istituiti anche i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, sempre tramite modello di versamento F24 Accise, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato relativo all’imposta unica sulle scommesse a distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori.

I codici in questione sono i codici “5362” e “5363“, rispettivamente, per l’imposta e gli interessi e per le sanzioni, ed i codici “5364” e “5365“, per l’imposta e gli interessi e per le sanzioni, di competenza della Regione Sicilia.

Tali codici vanno inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della Provincia nella quale ha la sede l’ufficio di AAMS che ha emesso la comunicazione di irregolarità; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (nel caso in cui non sia presente, il codice 999999); nel campo “rateazione”, il numero della rata, indicando, nella prima parte, il numero della rata in pagamento, e, nella seconda parte, il numero complessivo delle rate (se il versamento avviene in un’unica soluzione, deve essere inserito il codice “0101”); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce la liquidazione automatizzata; nel campo “codice atto”, il codice dell’atto oggetto di definizione, assegnato dall’ufficio emittente.

Devono, invece, rimanere vuoti i campi “mese” e “codice ufficio”.

Infine, con la medesima Risoluzione del 15 aprile 2014, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento della predetta imposta unica risultante da accertamento, degli interessi e delle sanzioni, mediante il modello F24 Accise.

I codici istituiti sono i codici “5366“, “5367” e “5368“, per il versamento, rispettivamente, dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, in caso di accertamento; i codici “5369“, “5370” e “5371“, per il versamento, rispettivamente, dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, in caso di accertamento di competenza della Regione Sicilia.

Anche in questo caso, i codici devono essere inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento F24 Accise, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Devono, inoltre, essere inseriti: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della Provincia nella quale ha sede l’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (nel caso in cui non sia presente, il codice 999999); nel campo “rateazione”, il numero della rata, con l’indicazione, nella prima parte, del numero della rata in pagamento, e, nella seconda parte, del numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica rata, deve essere indicato il codice “0101”); nel campo “anno di riferimento”, l’anno al quale si riferisce la violazione contestata; nel campo “codice atto”, il codice dell’atto oggetto di definizione, assegnato dall’ufficio emittente.

I campi “mese” e “codice ufficio” devono, invece, rimanere vuoti.

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