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30 Aprile 2014

Imposta di registro per la cessione di azienda: il valore dell’avviamento può essere determinato sulla base delle dichiarazioni del contribuente

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 9149 del 23 aprile 2014, ha affermato che la determinazione dell’entità dell’avviamento, ai fini della liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la cessione dell’azienda, è desumibile anche mediante l’adozione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 460 del 1996 (dichiarazioni degli ultimi tre anni antecedenti alla cessione dell’azienda), anche se tali criteri sono indicati in una disposizione regolamentare che non sarebbe direttamente applicabile, perché relativa alla disciplina dell’accertamento con adesione, e che è stata adottata in virtù di una norma di legge ormai abrogata.

Il metodo di calcolo in questione, secondo quanto affermato dalla Cassazione, come tutti i metodi di calcolo pratici, lascia sussistere un certo margine di approssimazione, verificabile come ogni altro modello valutativo. Il Giudice di merito deve prenderlo in considerazione secondo un prudente apprezzamento e, una volta effettuato il giudizio di fatto con un’adeguata motivazione, la Cassazione non può sindacarlo in sede di legittimità.

Nel caso di specie, i Giudici di merito avevano ritenuto corretto il valore dell’avviamento determinato dall’ufficio dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultimo aveva emesso un avviso di liquidazione, poi impugnato dalla società contribuente, per l’imposta di registro riferibile alle operazioni di cessione d’azienda poste in essere dalla società medesima.

Il valore tassabile era stato individuato sulla base dei redditi imponibili e del volume d’affari relativi al triennio precedente alla cessione d’azienda, dati dichiarati dalla stessa società cedente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale nella quale, come detto, era stata riconosciuta la correttezza del calcolo effettuato dall’Amministrazione finanziaria. E’ stato, in particolare, evidenziato che tale calcolo si basava su dati da ritenersi attendibili, perché dichiarati dalla stessa società contribuente. 

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