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30 Aprile 2015

Imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari: scomputabile l’acconto versato nel 2014

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 43 del 28 aprile 2015, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, da una società per azioni, in materia di imposta di bollo dovuta per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

In particolare, la società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di assolvere l’imposta di bollo sui documenti informatici, rappresentati da fatture e registri, dal giugno 2010. La società medesima ha, quindi, provveduto, entro il 31 gennaio 2014, al versamento, tramite modello F23 cartaceo, della differenza di imposta dovuta a saldo per i documenti dell’anno precedente e dell’acconto per i documenti formati nel 2014.

L’istante ha fatto rilevare che, però, in base a quanto previsto attualmente dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, il pagamento dell’imposta in questione dovrà essere effettuato tramite modello F24 telematico, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

E’ stato, quindi, richiesto all’Agenzia delle Entrate se, per l’anno d’imposta 2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici debba essere versata in base alle norme previgenti o in base alle nuove norme introdotte con il Decreto Ministeriale del giugno 2014. Ed in quest’ultimo caso, se per la società sarà possibile scomputare l’acconto versato con modello F23, il 31 gennaio 2014, dal versamento che dovrà effettuare con modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alla nuova normativa, il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2015 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Il nuovo Decreto Ministeriale del giugno 2014 ha disposto l’abrogazione del precedente Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2004, senza, però, prevedere una disciplina transitoria, in particolare per i contribuenti che, come l’istante, avevano già versato l’acconto dell’imposta di bollo sui documenti informatici relativi all’anno 2014.

L’Agenzia delle Entrate è, pertanto, intervenuta, prevedendo che i versamenti effettuati in acconto, mediante modello F23, nel mese di gennaio 2014, per i documenti informatici formati nello stesso anno, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 2004, possono essere scomputati dall’imposta di bollo che dovrà essere versata entro il 30 aprile 2015.

Del resto, questa conclusione, come precisato dalla medesima Agenzia delle Entrate, appare coerente con il principio già affermato con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, secondo il quale nel passaggio dal sistema di pagamento tramite modello F23 a quello tramite modello F24 non vi deve essere un’interruzione nella continuità dei pagamenti, così che gli importi versati tramite modello F23 devono ritenersi scomputabili dai pagamenti da effettuare con modello F24.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’importo versato in acconto a gennaio 2014 risulti essere superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per il 2014, la differenza d’imposta potrà essere richiesta a rimborso.

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