L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 16 del 14 aprile 2015, ha fornito diversi chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale.
In primo luogo, nella Circolare sono state ricordate le principali innovazioni introdotte recentemente ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale. Si tratta:
– del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che, dal 1° gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
– delle procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria;
– dell’estensione della modalità di versamento costituita dal modello F24 e dell’istituzione di nuovi codici tributo per l’effettuazione di tale versamento.
Il primo capitolo della Circolare è stato dedicato alla disciplina dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Nel secondo capitolo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle strutture competenti al rilascio dell’autorizzazione ed alla liquidazione dell’imposta di bollo.
Inoltre, il terzo capitolo riguarda specificamente l’autorizzazione, il quarto capitolo la liquidazione, il quinto capitolo i versamenti, il sesto capitolo l’acconto, il settimo capitolo l’omesso o ritardato versamento di una o più rate o dell’acconto e l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio e, in particolare, le sanzioni applicabili e le modalità di irrogazione delle sanzioni in queste ipotesi.