NULL
Altre Novità
10 Dicembre 2016

Il Decreto fiscale è Legge: rottamazione delle cartelle esattoriali, indici sintetici di affidabilità al posto degli studi di settore, riapertura della collaborazione volontaria

Scarica il pdf

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 la Legge di conversione del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (cosiddetto “Decreto fiscale”).  Il “Decreto fiscale”, quindi, è legge a tutti gli effetti.

Ricordiamo alcune novità introdotte con tale provvedimento:

  • Prevista, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, la possibilità di estinguere il debito tributario senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti sui crediti previdenziali (articolo 6 del Decreto Legge n. 193/2016). Gli importi da versare, quindi, qualora si decida di ricorrere a tale forma di definizione agevolata, saranno le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi e le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, oltre che di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Tali somme potranno essere pagate in rate sulle quali saranno comunque dovuti gli interessi a partire dal 1° agosto 2017. Il 70 % delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nel 2017 ed il restante 30 % nel 2018. L’importo dovuto verrà suddiviso in un massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018. Per poter beneficiare della definizione agevolata, il contribuente dovrà manifestare la propria volontà in proposito presentando un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017, seguendo le modalità ed utilizzando la modulistica che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo predetto, e la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata, giudizi rispetto ai quali il contribuente dovrà assumersi l’impegno di rinunciare. Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, oltre al giorno ed al mese di scadenza di ciascuna di tali rate. In particolare, è già stabilito nel Decreto Legge n. 193/2016 che, per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre, e, per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. L’agente della riscossione fornirà ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili, presso i propri sportelli e nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale. Importante evidenziare che la facoltà della definizione agevolata potrà essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi in precedenza dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai piani rateali in corso, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
  • La definizione agevolata è prevista anche per le entrate delle Regioni e degli enti locali (articolo 6-ter del Decreto Legge n. 193/2016). Infatti, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali potranno stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 193/2016, l’esclusione delle sanzioni. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, daranno notizia dell’adozione di tale decisione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.   
  • Prevista la riapertura dei termini della procedura della collaborazione volontaria. Infatti, dall’entrata in vigore della disposizione di legge che prevede tale riapertura dei termini (articolo 7 del Decreto Legge n. 193/2016) sino al 31 luglio 2017 sarà possibile avvalersi della procedura della collaborazione volontaria a condizione che il soggetto che presenti l’istanza di accesso non l’abbia già presentata in precedenza e purché non operino le cause ostative previste dalla normativa in materia. Le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2016.
  • L’articolo 7-bis del Decreto Legge n. 193/2016, inserito in sede di conversione, prevede l’introduzione di indici sintetici di affidabilità “per la promozione dell’osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore”. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati alcuni indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali saranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Contestualmente all’adozione di tali indici di affidabilità cesseranno di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore.
  • All’articolo 7-quater del Decreto Legge n. 193/2016, sono previste una serie di disposizioni in materia di semplificazione fiscale. Tra le altre, ricordiamo: a partire dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il 2016, il termine per la consegna della Certificazione Unica è spostato dal 28 febbraio al 31 marzo; i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, e delle procedure di rimborso ai fini Iva; sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata; dal 2017, è spostata dal 16 giugno al 30 giugno la scadenza del saldo Irpef ed Irap per le persone fisiche e dal giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del sesto mese successivo la scadenza del saldo Ires ed Irap per i soggetti Ires; i contribuenti potranno trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata fino al 23 luglio (e non più fino al 7 luglio).

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto