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6 Settembre 2014

Expo 2015: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle questioni fiscali

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Nella Circolare n. 26 del 7 agosto 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato diverse questioni fiscali relative all’Expo di Milano 2015.

Nelle premesse della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel documento di prassi sono forniti dei chiarimenti in merito a disposizioni fiscali previste nell’Accordo, stipulato nel 2012, tra il Governo italiano ed il BIE (il Bureau International des Expositions), ossia l’organismo internazionale che regola la frequenza e la qualità delle Esposizioni Universali e ne sovrintende lo svolgimento.

Un paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito soggettivo. Tra i diversi soggetti coinvolti nell’Expo 2015, ruolo di primo piano è svolto dai Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali.

I primi sono gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto ed accettato l’invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all’Expo di Milano. Ogni Partecipante Ufficiale ha la propria struttura operativa (Commissariato Generale di Sezione) ed il proprio personale di Sezione.

I Partecipanti Non Ufficiali sono, invece, le entità giuridiche, italiane o estere, che sono state autorizzate dal Commissario Generale dell’Expo 2015 a partecipare all’evento, al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali. Ogni Partecipante Non Ufficiale ha il proprio Direttore.

Vi sono, poi, le figure relative al Paese ospitante: il Commissario Generale dell’Expo, l’Organizzatore ed il Proprietario. Ciascuna figura ha le proprie competenze.

Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato alle agevolazioni fiscali destinate ai Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali dell’Expo, sia riguardo alle imposte dirette, sia riguardo all’Iva ed all’imposta di registro ed alle altre imposte indirette.

Il successivo paragrafo della Circolare è, poi, destinato alle questioni relative all‘attività commerciale svolta dai Partecipanti all’Expo. Infatti, l’Expo è un evento a carattere non commerciale, ma il 20 % dello spazio espositivo può essere adibito allo svolgimento di un’attività commerciale, come la vendita di prodotti, la ristorazione e l’organizzazione di spettacoli a pagamento.

Lo svolgimento dell’attività commerciale nell’ambito dell’Expo da parte di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale non gode di alcuna delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e delle altre imposte indirette, previste dall’Accordo con il BIE.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha specificamente preso in considerazione le ipotesi nelle quali i soggetti coinvolti abbiano o meno una stabile organizzazione in Italia.

Il quinto paragrafo della Circolare è, poi, quello nel quale vengono trattate le questioni relative alla figura dell‘Organizzatore dell’Expo 2015.

L’Organizzatore (Expo 2015 S.p.A.) è l’ente che deve sia svolgere tutte le funzioni relative alla realizzazione della manifestazione, sia occuparsi della realizzazione e gestione del Padiglione Italia.

Soltanto il reddito ed il valore della produzione netta derivante dalla realizzazione e dalla gestione del Padiglione Italia godono delle esenzioni che spettano ai Partecipanti Ufficiali all’Expo. Il reddito derivante dalle altre attività svolte dalla società è, invece, soggetto alle regole ordinarie.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti riguardo al regime Iva applicabile alle operazioni poste in essere dall’Organizzatore dell’Expo ed alle agevolazioni ai fini dell’imposta di registro e delle altre imposte indirette.

Ancora, nel sesto paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate si occupa della figura del Proprietario (Società AREXPO S.p.A.), ossia del titolare delle aree del sito espositivo di Expo 2015, sulle quali è costituito un diritto di superficie in favore dell’Organizzatore.

Il Proprietario è titolare di reddito d’impresa determinato secondo le regole ordinarie e soggetto agli adempimenti contabili e dichiarativi previsti normalmente nel nostro ordinamento.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, evidenziato che i contributi erogati dallo Stato, dalle amministrazioni statali e dalle amministrazioni pubbliche al Proprietario per organizzare l’evento e realizzare le relative opere infrastrutturali non concorrono alla formazione del suo reddito d’impresa, rilevante ai fini Ires, ed alla determinazione del valore della sua produzione netta, rilevante ai fini Irap.

Nel settimo paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate affronta, inoltre, le questioni relative al regime Iva applicabile ai servizi resi nell’ambito degli spazi espositivi, con riferimento, in particolare, all’acquisizione dei lotti, alla realizzazione ed acquisizione dei padiglioni, ai servizi di gestione dell’area espositiva ed ai servizi generali.

Infine, gli ultimi tre paragrafi della Circolare sono dedicati alla partecipazione all’evento dei Paesi in via di sviluppo, alla realizzazione e gestione dei padiglioni mediante General Contractor (una persona fisica o giuridica alla quale è affidata la stipula dei contratti necessari) ed ai diritti di accesso.

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