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27 Marzo 2015

Esenzione Imu per i terreni agricoli: introdotte alcune novità in sede di conversione del Decreto Legge

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Con la Legge n. 34 del 24 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione Imu.

In particolare, in virtù del nuovo testo approvato potranno beneficiare dell’esenzione dall’Imu, oltre ai terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, anche i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei Comuni delle isole minori, individuati specificamente nell’allegato della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

Si ricorda che il testo del Decreto Legge, ora confermato, prevede anche l’esenzione per i terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani.

Inoltre, il nuovo testo del Decreto stabilisce che, a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni individuati nell’allegato 0A, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro.

Però, se nell’allegato predetto, è riportata, in corrispondenza del Comune, l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta soltanto per le zone del territorio comunale individuate dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Inoltre, è stato precisato che l’esenzione Imu e la detrazione suddetta si applicano anche nel caso in cui i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti ed a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Si ricorda, inoltre, che i casi di esenzione predetti trovano applicazione anche per l’anno 2014.

L’Imu non sarà comunque dovuta per quei terreni che risultavano esenti in virtù del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che risultano, invece, imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.

Inoltre, per l’anno 2014, ma anche per gli anni successivi, rimane ferma l’esenzione dall’Imu per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile che, in base al Decreto del 28 novembre 2014, non ricadono in zone montane o di collina.

In sede di conversione del Decreto Legge, è stato stabilito che non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, quando il pagamento è effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Inoltre, i contribuenti che abbiano effettuati versamenti dell’Imu per terreni che risultavano imponibili sulla base della normativa precedente e che ora risultano esenti, avranno diritto al rimborso da parte del Comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il Comune abbia previsto tale possibilità con proprio regolamento.

Evidenziamo, inoltre, che con la Legge di conversione n. 34 del 24 marzo 2015 è stato introdotto l’articolo 1-bis del Decreto Legge, in base al quale, in considerazione del permanente stato di crisi nell’isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dal Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, è stato prorogato al 15 dicembre 2015.

Infine, la Legge n. 34 del 2015 ha previsto la proroga di tre mesi dei termini riguardanti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

I Decreti Legislativi che dovranno essere presentati dal Governo dovranno essere sottoposti all’esame delle Commissioni Parlamentari che, a loro volta, dovranno, entro trenta giorni, esprimere un parere. La Legge n. 34 del 2015 ha previsto che, qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, i termini di delega saranno prorogati di altri 90 giorni.

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