L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo al corretto trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte indirette, ai finanziamenti concessi dalla banche per l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale e per interventi di ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica di immobili destinati ad abitazione principale, in particolare da parte di giovani coppie, di nuclei familiari dei quali fa parte un soggetto disabile e di famiglie numerose.
Si tratta, in particolare, dei finanziamenti concessi dalle banche sulla base della Convenzione stipulata nel 2013 tra l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti. Quest’ultima mette a disposizione delle banche la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione di tali mutui. I finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti alle banche beneficiano dell’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 61 del 25 luglio 2016, il regime di esenzione deve riguardare sia il finanziamento tra la Cassa Depositi e Prestiti e le banche, sia il finanziamento tra le banche ed i beneficiari finali, sulla base della Convenzione sopra ricordata.