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6 Maggio 2016

Esenzione dal canone tv: il modello per i diplomatici ed i militari stranieri

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In un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2016, sono stati indicati i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per effetto di convenzioni internazionali.

Con il Provvedimento in questione, è stato approvato il modello da utilizzare per presentare tale dichiarazione sostitutiva. Con tale modello, in particolare, è possibile alternativamente:

  • comunicare l’esistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento per effetto di specifiche convenzioni internazionali;
  • comunicare il venire meno dei presupposti alla base di una dichiarazione sostitutiva resa precedentemente in presenza delle condizioni suddette.

Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui vi sia un’utenza di fornitura dell’energia elettrica nel luogo nel quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il canone di abbonamento alla televisione viene pagato tramite addebito nella fattura legata all’utenza di energia elettrica. Per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva suddetta.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione da parte dei contribuenti titolari di un’utenza di energia elettrica per uso domestico residenziale.

Il modello approvato con il Provvedimento del 4 maggio 2016 è riservato, invece, agli agenti diplomatici, ai funzionari o impiegati consolari, ai funzionari di organizzazioni internazionali, ai militari di cittadinanza non italiana ed al personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, che siano esenti in base a specifiche convenzioni internazionali.

Tale modello è disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

La trasmissione del modello deve essere effettuata, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo dello Sportello abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell’avvenuta spedizione deve essere conservata per dieci anni e deve essere esibita a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell’anno e produce effetti dalla data di decorrenza della condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto e fino alla data di scadenza della stessa.

Per evitare l’addebito sulla bolletta dell’energia elettrica che verrà emessa a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23 maggio 2016, ferma la possibilità di richiedere il rimborso del canone eventualmente versato in eccedenza.

Nel Provvedimento, è, infine, precisato che si considerano comunque valide le comunicazioni di esistenza delle condizioni di esenzione presentate precedentemente alla pubblicazione del Provvedimento medesimo.

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