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24 Febbraio 2017

Decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato: non vi è obbligo di registrazione

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L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo alla registrazione dei decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati inseriti nella Risoluzione n. 23 del 24 febbraio 2017.

L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti ad imposta di registro in termine fisso, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l’imposta di registro e dall’articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico. Tali disposizioni prevedono un elenco tassativo degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, rilevato che, da un esame di tale elenco, emerge che devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente gli atti giudiziari che intervengono nel merito del giudizio.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, come detto, i decreti di pagamento delle spettanze destinate agli ausiliari del magistrato. Tali atti non possono, secondo l’Agenzia, essere considerati come atti giudiziari in materia di controversie civili che definiscono il giudizio. Si tratta, invece, di provvedimenti di volontaria giurisdizione privi del carattere della decisorietà, non idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti e, quindi, non riconducibili agli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso.

Per tali atti, pertanto, non sussiste l’obbligo di registrazione. 

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che, qualora la parte vi abbia interesse, potrà comunque richiederne volontariamente la registrazione.

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