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18 Marzo 2017

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: ok anche in caso di progetti commissionati a terzi

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Tali chiarimenti sono stati forniti nella Risoluzione n. 32 del 10 marzo 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015, riconosce alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dal 2015 al 2019, un credito d’imposta pari al 25 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alle media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che con un Decreto ministeriale del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni di attuazione di tale agevolazione fiscale.

Tra i costi per i quali può essere riconosciuto il credito d’imposta in questione vi sono le spese per i contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, ma anche con altre imprese, comprese le start-up innovative. In tali casi, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 % della spesa incrementale.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che, con la Legge di Bilancio per il 2017, è stato prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti per i quali può essere concesso il credito d’imposta. Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto l’applicazione dell’unica aliquota del 50 % per qualsivoglia tipo di investimento effettuato; l’ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo (e non soltanto al personale altamente qualificato); l’incremento a 20 milioni di Euro (prima il limite era fissato a 5 milioni di Euro) dell’importo massimo annuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario.

Riguardo al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha riconosciuto che, in presenza dei requisiti che danno accesso all’agevolazione, i progetti di ricerca commissionati ad un ente di ricerca esterno dall’Associazione di cooperative istante possono beneficiare del credito d’imposta nella misura del 50 %, a prescindere dalle modalità contrattuali scelte dall’istante medesima.

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