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19 Giugno 2015

Credito d’imposta per le strutture alberghiere: approvate le disposizioni applicative

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Con un Decreto interministeriale adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 7 maggio 2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2015, sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 83 del 2014.

All’articolo 3 del Decreto, è precisato che l’agevolazione concedibile alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 consiste in un credito d’imposta della misura del 30 % per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di incremento dell’efficienza energetica o di eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.

Per conservare il credito d’imposta, i beneficiari non dovranno cedere a terzi, né destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa alberghiera i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.

Il credito d’imposta verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo e verrà concesso nel limite di 200.000 Euro nei tre anni d’imposta.

Inoltre, il credito d’imposta in questione è alternativo e non cumulabile, per le medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

All’articolo 4 del Decreto interministeriale, sono individuate le spese eleggibili ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Per accedere al credito d’imposta, come previsto all’articolo 5 del Decreto, le imprese dovranno, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, presentare, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un’apposita domanda, secondo modalità telematiche che dovranno essere definite dal Ministero medesimo.

Con riferimento alle spese sostenute nel 2014, è precisato che la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

Vengono, inoltre, specificati, sempre all’articolo 5 del Decreto, il contenuto della domanda e la documentazione che deve essere allegata.

Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Ministero comunica all’impresa che ha presentato domanda se l’agevolazione è stata concessa o è stata negata e, nel primo caso, quale sia l’importo del credito effettivamente spettante.

Ancora, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’Irap. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, secondo modalità che dovranno essere definite successivamente in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

All’articolo 6 del Decreto sono indicati i limiti complessivi di spesa per i quali verranno riconosciuti i crediti d’imposta ed i criteri in base ai quali verranno assegnate le risorse. 

L’articolo 7 è, infine, dedicato alle cause di revoca, e l’articolo 8, ai controlli ed alle procedure di recupero del credito eventualmente illegittimamente fruito.

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