Con la Risoluzione n. 102 del 30 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per compensare, nel modello F24, il credito d’imposta, previsto dalla Legge n. 193 del 22 giugno 2000, in favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, o detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Nella Risoluzione, è ricordato che, con un Decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 24 luglio 2014, era stato stabilito che il credito d’imposta in questione fosse utilizzabile in compensazione, mediante un modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2015, sono state definite le modalità ed i termini di fruizione di tale agevolazione fiscale.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 30 novembre è il codice “6858“, denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”.
Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento”, inoltre, deve essere indicato l’anno per il quale è stato concesso il credito d’imposta.
Il nuovo codice tributo, infine, sarà operativo dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data sarà soppresso il codice tributo “6741” che era stato istituito nel 2002 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in questione.