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14 Ottobre 2016

Credito d’imposta per gli enti di previdenza: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

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Nella Risoluzione n. 92 del 13 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015 in favore degli enti di previdenza obbligatoria.

Si tratta, in particolare, di un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 % sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’ammontare di tali ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20 %, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute ed imposte sostitutive siano investiti in determinate attività a carattere finanziario a medio e lungo termine.

Con un Decreto Ministeriale del 19 giugno 2015, sono state definite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione di tale credito d’imposta.

Tra le attività a carattere finanziario a medio e lungo termine che giustificano l’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione vi sono:

  • le azioni o quote di società ed enti, residenti fiscalmente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, comprese quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
  • le azioni o quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti fiscalmente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che affinché possa essere considerato come effettuato un investimento, ai fini della fruizione della misura agevolativa, è necessario che le somme siano effettivamente versate alle società partecipate o finanziate o all’OICR che partecipa nelle società interessate. Il principio di effettività dell’investimento è, infatti, particolarmente rilevante.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che le attività di carattere finanziario rilevanti ai fini del credito d’imposta devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto dell’investimento prima dei cinque anni, il corrispettivo deve essere investito nuovamente in attività rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, entro 90 giorni.

Anche eventuali rimborsi parziali anticipati che si verifichino a seguito di eventi diversi dalla cessione o della scadenza (i soli eventi previsti dalla normativa in materia) possono rilevare ai fini della verifica della permanenza della detenzione per il periodo minimo di cinque anni e dell’eventuale obbligo di reinvestimento. In particolare, i rimborsi rilevano se e nella misura in cui costituiscono la restituzione di investimenti in relazione ai quali è stato attribuito il credito d’imposta.

Ulteriori chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate in riferimento agli investimenti in società start-up.

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