Nella Risoluzione n. 39 del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha in parte rettificato quanto previsto dalla Risoluzione n. 133 del 30 aprile 2002, istitutiva del codice tributo “6740”, relativo al credito d’imposta per l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.
Sono state, in particolare, modificate le modalità di compilazione del modello F24 per l’utilizzo del codice tributo in questione.
La modifica si è resa necessaria a seguito delle novità normative introdotte riguardo agli adempimenti che devono essere osservati per usufruire dell’agevolazione fiscale.
Nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.” dovrà essere indicato il numero della rata, composto, nella prima parte, dal trimestre solare di riferimento, e, nella seconda parte, dall’anno di consumo del gasolio di riferimento.
Inoltre, alla luce delle nuove istruzioni, nel campo “anno di riferimento”, dovrà essere indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Restano ferme le altre indicazioni previste nella Risoluzione con la quale è stato istituito il codice tributo.
L’efficacia delle nuove istruzioni decorre dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della Risoluzione del 20 aprile 2015.