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23 Giugno 2016

Credito d’imposta per enti di previdenza: potrà essere utilizzato interamente

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2016, è stata definita la percentuale massima del credito d’imposta spettante agli enti di previdenza obbligatoria ed alle forme di previdenza complementare che hanno presentato la relativa richiesta di attribuzione nel 2016, per l’anno 2015.

Tale credito d’imposta è stato istituito dalla Legge di Stabilità per il 2015. In particolare, agli enti di previdenza obbligatoria è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26 % sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’ammontare di tale ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20 %. Alle forme di previdenza complementare è, invece, riconosciuto un credito d’imposta pari al 9 % del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo d’imposta.

Con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015 sono state definite le disposizioni di attuazione di tale agevolazione. In particolare, è richiesta la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ed è l’Agenzia medesima che, ogni anno, deve determinare la misura del credito d’imposta spettante ad ogni soggetto richiedente, calcolata in base al rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo del credito richiesto nell’anno. Tale misura percentuale deve essere resa nota con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Con un Provvedimento del 28 settembre 2015 è stato poi approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta in questione e sono stati fissati i termini per la presentazione di tale modello (dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno).

Con il Provvedimento del  23 giugno 2016, è stata fissata la percentuale massima ammessa che è pari al 100 %. Questo vuol dire che i soggetti che hanno presentato la domanda di attribuzione del credito d’imposta nel 2016 potranno beneficiare per intero dell’agevolazione prevista in loro favore. Le risorse che sono stanziate, infatti, coprono interamente l’ammontare complessivo del credito richiesto (secondo quanto risulta dalle richieste validamente presentate nel 2016).

Il credito d’imposta è utilizzabile tramite modello F24, che dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento.

Con la Risoluzione n. 48 del 23 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo che dovrà essere utilizzato nel modello F24. Si tratta del codice tributo “6867“. Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di attribuzione del credito.

Verranno effettuati dei controlli automatizzati sui modelli F24 presentati. Qualora il contribuente non abbia presentato correttamente la domanda di attribuzione del credito d’imposta o qualora l’importo del credito utilizzato in F24 risulti superiore all’ammontare del credito effettivamente spettante, il modello F24 verrà scartato e lo scarto verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello di pagamento tramite un’apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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