NULL
Altre Novità
30 Settembre 2016

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti sull’ambito di applicazione

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate si è occupata nuovamente della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, contenuta nel Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Risoluzione n. 80 del 23 settembre 2016).

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal 2015 al 2019, nella misura del 25 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alle media degli investimenti dello stesso tipo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Nella Risoluzione del 23 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con un Decreto interministeriale del 27 maggio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta.

Riguardo all’ambito di applicazione dell’agevolazione, tra i costi ammessi vi sono le spese per il personale altamente qualificato e le spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative. In queste ipotesi, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura rafforzata del 50 %.

La società istante aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate se avrebbe potuto beneficiare del credito d’imposta in questione per l’attività svolta con riferimento alla creazione di corsi di formazione con forte contenuto innovativo. In particolare, l’attività di ricerca svolta dalla società istante a tal fine era stata in parte svolta da personale interno altamente qualificato ed in parte esternalizzata a start-up innovative.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito posto dall’istante, ha richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico, che è stato riportato nella Risoluzione.

La conclusione alla quale è giunto il Ministero è che le spese sostenute dalla società istante non abbiano i requisiti necessari per poter beneficiare del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo.

Il “prodotto, processo o servizio” al quale sono finalizzate le attività di ricerca e sviluppo per le quali è richiesto il credito d’imposta è rappresentato da corsi di formazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel suo parere, ha espresso dei dubbi riguardo al fatto che possano essere riconosciuti dei caratteri di innovazione al progetto formativo predisposto dall’istante. In particolare, il processo seguito per la definizione di tale progetto formativo, la relativa articolazione in moduli e le metodologie didattiche da esso previste sono stati già impiegati in altre esperienze di erogazione di alta formazione.

In più, si presume che il percorso formativo sia erogato dietro remunerazione. E la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione del credito d’imposta per tali tipi di processi, prodotti e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del suddetto parere del Ministero, ha, quindi, concluso che l’attività svolta dall’istante non possa beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto