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21 Ottobre 2016

Crediti d’imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e delle reti d’impresa: le regole nel settore agroalimentare

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Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la Circolare n. 76689 del 17 ottobre 2016, è intervenuto a definire le regole di applicazione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture informatiche nei settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura.

Secondo quanto precisato nella Circolare, possono presentare la domanda per l’attribuzione del credito d’imposta le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, che abbiano i caratteri delle piccole e medie imprese, come individuate dalla normativa comunitaria, e le imprese diverse dalle piccole e medie imprese, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma anche le piccole e medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le spese per le quali è ammessa la concessione del credito d’imposta in questione sono le spese per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico. In particolare, si deve trattare di spese per:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Le spese, inoltre, devono essere sostenute per nuovi investimenti, devono essere regolarmente fatturate e quietanzate e devono essere realizzate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Le forniture dei beni devono essere pagate attraverso il sistema di pagamento SEPA ed i documenti di spesa devono riportare un riferimento esplicito al credito d’imposta.

Tutti i documenti giustificativi delle spese devono essere conservati per i cinque anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta al quale si riferiscono le spese per le quali è stata concessa l’agevolazione.

Nella Circolare sono, inoltre, specificate le modalità da seguire per la presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta. Le istanze devono essere presentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

Le istanze vengono esaminate dal Ministero delle politiche agricole che, una volta verificata la completezza e la regolarità dell’istanza e l’ammissibilità delle spese per le quali si richiede il credito d’imposta, determina, nel limite di spesa delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese, per un determinato anno, risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

Il Ministero delle politiche agricole comunica direttamente all’impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante. Ne da’, inoltre, preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. L’eventuale decreto di concessione viene, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero. Nel caso in cui la verifica porti a ritenere insussistenti le condizioni richieste per la concessione dell’agevolazione, il Ministero comunica le ragioni del mancato accoglimento della domanda.

Successivamente alla pubblicazione del decreto di concessione, il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese mediante riduzione dei versamenti effettuati nel modello F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.

Con una seconda Circolare, la n. 76690 del 17 ottobre 2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha, inoltre, stabilito le nuove regole per la concessione del credito d’imposta volto ad incentivare la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, sempre nei settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura.

I destinatari di tale misura agevolativa sono i medesimi del credito d’imposta per lo sviluppo del commercio elettronico.

Quanto agli investimenti agevolabili, le spese devono riguardare nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera. In particolare, le spese devono consistere:

  • nei costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e lo sviluppo del progetto;
  • nei costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
  • nei costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
  • nei costi di ricerca e sperimentazione;
  • nei costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  • nei costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
  • nei costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
  • nei costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

Possono beneficiare dell’agevolazione esclusivamente le spese regolarmente fatturate e quietanzate e che siano realizzate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fatte salve le spese propedeutiche alla costituzione della rete. Le spese per l’acquisto di macchinari ed attrezzature sono ammesse al massimo fino al loro valore di mercato. Valgono le medesime regole previste per il credito d’imposta per il commercio elettronico per quanto riguarda le modalità di pagamento ed i titoli giustificativi delle spese.

Nella Circolare del Ministero, sono precisate, infine, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta, le modalità dell’istruttoria che viene svolta dal Ministero per le istanze medesime e le modalità di fruizione dell’agevolazione eventualmente concessa. Le regole sono, anche in questo caso, analoghe a quelle applicate al credito d’imposta per il commercio elettronico.

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