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26 Settembre 2014

Costi eccessivi a fronte di bilanci in perdita per più anni giustificano l’accertamento induttivo

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20076 del 24 settembre 2014, ha riconosciuto la legittimità di un avviso emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di un accertamento induttivo nei confronti di una società a responsabilità limitata.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, in quanto completamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul contribuente medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, supportate da elementi di prova. In difetto, è pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato l’assoluta antieconomicità dell’attività svolta dalla società contribuente nell’anno contestato. La società aveva, infatti, sostenuto costi eccessivi per l’acquisto di merce destinata alla rivendita, aveva assunto tre dipendenti retribuiti a tempo pieno, aveva acquisito beni strumentali spendendo somme notevoli, così come aveva corrisposto canoni di locazione per la sede dell’attività di rilevante importo.

Tutto ciò a fronte di una redditività dichiarata pari a zero, da parte della società contribuente che per ben sette anni aveva sempre chiuso il bilancio in perdita.

La gestione societaria appariva, quindi, del tutto contraria a qualsiasi logica imprenditoriale.

Tali circostanze erano certamente significative sul piano probatorio, specialmente in assenza di elementi di prova di segno opposto, che avrebbero dovuto essere forniti dal contribuente. Quindi, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto valorizzare gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno dell’accertamento induttivo. Ne consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR.

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