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1 Agosto 2014

Convertito in Legge il Decreto con misure fiscali in favore della cultura e del turismo

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Il 30 luglio 2014, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106 del 29 luglio 2014 di conversione del Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (cosiddetto Decreto “Art-Bonus”).

Si ricorda che il primo articolo del Decreto prevede un credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore della cultura. In particolare, il credito d’imposta riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno di istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro e il potenziamento di strutture già esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 %, delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, e del 50 %, delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Il credito d’imposta, inoltre, è riconosciuto, alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, nel limite del 15 % del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

In virtù di una modifica introdotta in sede di conversione, il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito, inoltre, è utilizzabile mediante compensazione in F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Si ricorda, altresì, che, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare e della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni medesime, tramite il proprio sito internet istituzionale ed in un apposito portale, gestito dal Ministero, nel quale, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali, sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene e le informazioni relative alla fruizione.

Nell’ambito del Decreto, ora convertito in Legge, sono previste anche delle misure per la crescita del settore cinematografico ed audiovisivo. Tra le altre, al comma 2-bis dell’articolo 6, è stato introdotto un credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese. Il credito d’imposta in questione è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30 % dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. Tale intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Il credito d’imposta, inoltre, può essere riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 Euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso, si tratta di un credito d’imposta che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. E’ utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 9 del Decreto Legge, inoltre, prevede un credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive. In particolare, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi e, in virtù di un’integrazione introdotta in sede di conversione, sia pur in una misura limitata, alle agenzie di viaggi o ai tour operator, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 % dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 Euro. Tale credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le spese coperte dal credito d’imposta in questione sono esclusivamente le spese per impianti wi-fi, per siti web ottimizzati per il sistema mobile, per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti (purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi), per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, per servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale, per strumenti per la promozione digitale di proposte ed offerte innovative in tema di inclusione ed ospitalità per persone con disabilità, per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente ai fini di quanto sopra detto. Sono, invece, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale.

L’articolo 10 del Decreto, ora convertito in Legge, ha introdotto, inoltre, un altro credito d’imposta, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo e per i due periodi d’imposta successivi, in favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 % delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 Euro. Le spese coperte dal credito d’imposta sono quelle relative alla ristrutturazione edilizia o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica.

Infine, l’articolo 11-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che si considerino start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, agendo, in particolare, attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata. Qualora queste ultime società siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della società, opera l’esenzione da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Le disposizioni relative alle start-up operanti nell’ambito del turismo trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2015.

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