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7 Aprile 2017

Contributo per l’acquisto di strumenti musicali: i chiarimenti applicabili dal 2017

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei nuovi chiarimenti riguardo alla disciplina del contributo per l’acquisto di strumenti musicali previsto, con alcune modifiche rispetto all’anno precedente, dalla Legge di Bilancio per il 2017.

I chiarimenti sono stati inseriti nella Circolare n. 6 del 31 marzo 2017.

Nella Circolare, è ricordato che il contributo in questione è anticipato dal rivenditore dello strumento musicale sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto applicato è, poi, rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2017, sono state emanate le disposizioni di attuazione di tale beneficio. In tale Provvedimento, inoltre, è stato precisato che la procedura telematica attraverso la quale i rivenditori degli strumenti musicali potranno richiedere il credito d’imposta sarà disponibile a partire dal 20 aprile 2017.

Inoltre, in allegato al Provvedimento del 14 marzo 2017, sono riportati gli elenchi degli istituti musicali ai quali gli studenti devono essere iscritti per accedere al contributo e degli strumenti musicali coerenti con i diversi corsi di studio.

Nella Circolare del 31 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come la disciplina della misura prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017 abbia delle differenze rispetto a quella dell’analogo contributo introdotto con la Legge di Stabilità per il 2016. Le differenze riguardano i soggetti beneficiari e la misura dello sconto.

Per quanto riguarda i beneficiari, nel 2016 l’agevolazione era riservata solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, mentre quest’anno possono accedere al contributo gli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali, e gli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

E’ richiesto, inoltre, che gli studenti siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016 – 2017 o all’anno 2017 – 2018.

Per quanto riguarda la misura dello sconto applicato al prezzo di vendita dello strumento musicale acquistato, nel 2016 il contributo era concesso nel limite di 1.000 Euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento, mentre quest’anno è concesso nel limite del 65 % del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, e fino ad un massimo di 2.500 Euro.

Gli studenti che hanno già fruito del contributo nel 2016 possono accedere al beneficio anche nel 2017, ma al netto dell’importo già riconosciuto loro lo scorso anno.

Il contributo è concesso per l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo che sia considerato coerente, “affine” o “complementare” con il corso di studi, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi, sulla base di quanto indicato nell’allegato al Provvedimento del 14 marzo 2017. Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli studenti dei licei musicali e del biennio accademico, la valutazione di coerenza tra il corso di studio e lo strumento musicale non è presente nell’allegato al Provvedimento, ma è effettuata dall’istituto di appartenenza, il quale deve individuare lo strumento che lo studente può acquistare tra gli strumenti musicali indicati nell’allegato suddetto. Anche per altri corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati non presenti nell’allegato, la dichiarazione di coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento musicale deve essere attestata dall’istituto di appartenenza.

Ulteriore precisazione: il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento musicale come, ad esempio, nel caso di acquisto del piatto della batteria. Il contributo, invece, non può essere riconosciuto in caso di acquisto di beni di consumo come, ad esempio, corde o ance.

Anche prima della data del 20 aprile, gli studenti interessati possono richiede al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione, non ripetibile “per tale finalità”, con il quale l’istituto attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo. Gli studenti che hanno chiesto il certificato d’iscrizione nel 2016 devono chiederne uno nuovo per beneficiare del contributo anche nel 2017.

Al momento dell’acquisto dello strumento, lo studente deve consegnare il certificato al produttore o al rivenditore, il quale documenterà la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino “parlante” che indichi, oltre ai dati previsti in via ordinaria, anche il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita, comprensivo del contributo e dell’Iva, e l’importo del contributo.

L’agevolazione è concessa in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori. Il limite complessivo stanziato è di 15 milioni di Euro.

Prima di concludere la vendita, i produttori o rivenditori degli strumenti musicali comunicano all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, il codice fiscale dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva.

Per ciascuna comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta. Inoltre, nella ricevuta, verrà indicato precisamente l’importo del contributo spettante allo studente e, quindi, del relativo credito d’imposta spettante al rivenditore o al produttore.

Tale credito d’imposta sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della suddetta ricevuta. Potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando un modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel modello F24 dovrà essere inserito il codice tributo “6865” istituito con la Risoluzione n. 26 del 20 aprile 2016.

Qualora, successivamente alla ricezione della ricevuta, la vendita non si concluda, il rivenditore o il produttore è tenuto ad inviare una comunicazione di annullamento della vendita, secondo le medesime modalità, così da consentire allo studente di poter usufruire del contributo. Se il rivenditore o il produttore dello strumento musicale ha già utilizzato in compensazione il credito di imposta, dovrà riversarlo tramite modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che i certificati di frequenza che gli istituti musicali devono rilasciare agli studenti e le richieste presentate dagli studenti per il loro rilascio sono esenti dall’imposta di bollo.

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