Con un avviso del 12 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il prossimo 28 settembre, possono non essere inseriti i dati delle fatture che sono già oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Saranno comunque accolte le comunicazioni che contengano anche tali dati.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini previsti per l’adempimento, ma con riferimento esclusivamente alle fatture da loro emesse e ricevute dalla data di dichiarazione del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Gli stessi curatori e commissari possono eventualmente inviare anche i dati della fatture emesse e ricevute prima della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dei quali siano entrati in possesso nell’esercizio delle loro funzioni.