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8 Settembre 2017

Comunicazione dati fatture: chiarimenti sull’esonero per i produttori agricoli delle zone montane

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 105 del 28 luglio 2017, ha riportato la risposta ad un interpello riguardo all’obbligo di trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, introdotto dal Decreto fiscale del 2016.

In particolare, l’istante è una contribuente, titolare di partita Iva, proprietaria di alcuni terreni agricoli situati in buona parte in Comuni montani. L’istante ha, altresì, rappresentato all’Agenzia delle Entrate di avvalersi del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (regime semplificato destinato ai produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 Euro annui, costituito per almeno due terzi da cessioni di determinati prodotti agricoli ed ittici). Il dubbio posto dalla contribuente all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare dell’esonero dal nuovo obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, essendo proprietaria di terreni che, per il 70 %, sono situati in territori montani. La normativa in materia, infatti, prevede l’esonero dall’obbligo di comunicazione per i produttori agricoli che beneficiano del suddetto regime e sono situati nelle zone montane.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, bisogna considerare il luogo nel quale sono situati i terreni sui quali è esercitata l’attività agricola e non il luogo nel quale i produttori agricoli hanno il proprio domicilio fiscale. In particolare, i soggetti in questione devono svolgere la propria attività agricola in terreni che sono situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare o in terreni rappresentati da particelle catastali che si trovano in parte a tale altitudine. Inoltre, tali terreni devono essere compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e devono fare parte di comprensori di bonifica montana.

I produttori agricoli possono svolgere la propria attività anche in altri terreni. E’ necessario comunque che esercitino l’attività agricola in terreni che siano ubicati in misura maggiore al 50 % in zone montane. Quindi, presentando l’istante tale requisito, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, nel caso specifico, la contribuente non sia tenuta ad assolvere l’obbligo di comunicazione. Dovrà soltanto inviare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2016.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora sia esercitata l’opzione per il regime ordinario, invece di quello speciale, troverà applicazione l’ordinario obbligo di comunicazione dei dati delle fatture.

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