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4 Settembre 2015

Collaborazione volontaria: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 20 dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti relativi alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

I temi trattati nella Circolare sono l’ambito oggettivo della collaborazione volontaria, gli adempimenti a carico del contribuente, l’ambito temporale della procedura e gli aspetti sanzionatori.

Una seconda Circolare riguardante la medesima materia è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2015. Si tratta della Circolare n. 31 del 28 agosto 2015.

In tale Circolare, sono fornite ulteriori precisazioni riguardo ai prelievi non giustificati operati sui conti correnti esteri e riguardo alle attività conservate nelle cassette di sicurezza. Non mancano, inoltre, nuovi chiarimenti riguardo agli adempimenti a carico del contribuente.

Inoltre, nella Circolare del 28 agosto sono riportate le risposte a quesiti relativi alle cause di inammissibilità, all’ambito temporale ed agli aspetti sanzionatori della procedura.

In particolare, per quanto riguarda le cause di inammissibilità, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza del nominativo del contribuente nella cosiddetta “Lista Falciani” (lista di cittadini italiani in possesso di attività finanziarie presso la HSBC Private Banking di Ginevra) non preclude di per sé la possibilità di accedere alla procedura di collaborazione volontaria.

Il contribuente inserito nella Lista, però, non deve essere sottoposto ad accessi, ispezioni, verifiche e non devono avere avuto inizio attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per la violazione di norme tributarie riguardanti l’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Se gli atti in questione riguardano soltanto alcune annualità, il contribuente potrà comunque accedere alla procedura di collaborazione volontaria con riferimento alle altre annualità che sono ancora accertabili.

Infine, è precisato che il contribuente sottoposto ad attività di accertamento amministrativo per violazione di norme tributarie può ugualmente avvalersi della procedura di collaborazione per le annualità alle quali si riferiscono tali attività se, precedentemente alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura, le attività di accertamento si sono concluse con un atto impositivo che è stato definito o con un atto di archiviazione dell’istruttoria.

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