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3 Aprile 2015

Cessioni di quote sociali: anche se contenute in un unico documento, devono essere tassate autonomamente ai fini dell’imposta di registro

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35 del 2 aprile 2015, si è occupata della questione della tassazione ai fini dell’imposta di registro nel caso di atti che contengono più trasferimenti di quote sociali.

Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria tendono a riconoscere l’applicabilità di tante imposte in misura fissa quante sono le cessioni di quote sociali, mentre i contribuenti tendono ad assoggettare gli atti ad un’unica imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, anche se contenute in un unico documento, costituiscono delle disposizioni negoziali che rilevano autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

In particolare, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle tra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria.

Situazione diversa è quella dei negozi collegati, che devono essere assoggettati autonomamente ad imposta. Il collegamento negoziale tra pattuizioni distinte deve essere individuato nelle seguenti ipotesi:

– atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari;

– atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario;

– atto contenente la cessione di una quota sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari.

In queste ipotesi, ciascuna cessione di quota rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

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