L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo all’applicazione o meno dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo all’accordo di negoziazione assistita concluso per la definizione di una separazione personale tra coniugi.
In particolare, l’istante è un avvocato che intende assistere i coniugi in questa nuova forma di separazione. L’accordo raggiunto dai coniugi prevede la cessione da parte della moglie al marito della proprietà di un immobile e la costituzione dell’usufrutto da parte del marito in favore della moglie su un altro immobile.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare anche a questo tipo di accordo la regola dall’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, prevista generalmente per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di divorzio.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’accordo di negoziazione assistita, in virtù delle norme che lo disciplinano, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale e di divorzio.
Dalla parificazione degli effetti suddetta si deve concludere che l’esenzione dalle imposte sia applicabile anche all’accordo di negoziazione assistita, purché dal testo dell’accordo, sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, in esso contenute, siano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.