NULL
Altre Novità
9 Settembre 2016

Canone RAI in bolletta: le regole per la richiesta di rimborso

Scarica il pdf

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto, con un Provvedimento del 2 agosto 2016, l’approvazione del modello da utilizzare per richiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione addebitato sulle fatture per la fornitura dell’energia elettrica, in base alle nuove regole introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016, ma non dovuto.

Il modello può essere presentato per via telematica:

  • direttamente dal titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica o dagli eredi, mediante un’apposita applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali dei servizi telematici Fisconline o Entratel;
  • tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi che siano stati appositamente delegati dai contribuenti interessati. L’intermediario deve consegnare al contribuente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso, deve conservare l’originale dell’istanza sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento d’identità di quest’ultimo e deve conservare la delega alla trasmissione dell’istanza. Il termine da rispettare per la conservazione di tali documenti è di dieci anni. I documenti devono essere esibiti a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

L’applicazione da utilizzare per trasmettere le istanze di rimborso sarà disponibile dal 15 settembre 2016.

L’istanza di rimborso può essere presentata anche tramite posta raccomandata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio di Torino I, Sportello Abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La ricevuta della spedizione, unitamente alla copia dell’istanza inviata, deve essere conservata per dieci anni ed esibita a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello da compilare per richiedere il rimborso è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della RAI.

I motivi che possono essere posti a fondamento dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento televisivo sono:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica sono in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cittadini che hanno compiuto 75 anni di età con un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 Euro) ed è stata presentata la relativa dichiarazione sostitutiva (codice motivo 1);
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica sono in possesso dei requisiti di esenzione per effetto delle convenzioni internazionali (come i diplomatici ed i militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice motivo 2);
  • il canone è stato addebitato sulle fatture dell’energia elettrica, ma il richiedente medesimo o un altro componente della sua famiglia anagrafica avevano già pagato il canone con modalità diverse dall’addebito (codice motivo 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture dell’energia elettrica, ma il canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della medesima famiglia anagrafica (codice motivo 4). In questo caso, l’istanza di rimborso vale anche come dichiarazione sostitutiva;
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte sua e degli altri componenti della sua famiglia anagrafica (codice motivo 5);
  • motivi diversi dai precedenti (codice motivo 6).

Le imprese elettriche devono provvedere al pagamento della somma da rimborsare entro 45 giorni dalla ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso.

Articoli correlati
29 Marzo 2024
Accordo tra Agenzia e Giustizia per l’abilitazione ai servizi telematici

Vengono stabilite le disposizioni per estendere l'uso delle procedure informatiche agli...

29 Marzo 2024
Invio informazioni dei modelli Iva 2024

Invio delle informazioni dei modelli per l'anno 2024 per l'Imposta valore aggiunto,...

29 Marzo 2024
Riconosciuto il credito d’imposta Zes con la vendita con riserva

L'assegnazione dell'investimento al periodo di validità dell'agevolazione deve essere...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto