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23 Giugno 2016

Canone di abbonamento alla televisione in bolletta: ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle nuove regole

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Nella Circolare n. 29 del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le regole di determinazione del canone di abbonamento televisivo, fornendo così delle indicazioni ad Acquirente Unico S.p.a. per la trasmissione alle imprese elettriche delle informazioni necessarie per l’attuazione della nuova disciplina in materia.

Per quanto riguarda le utenze addebitabili, la regola generale da seguire è quella della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia elettrica con la residenza. Tale circostanza è desumibile direttamente dai contratti relativi ai “clienti residenti”, in quanto per essi l’utente stesso ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza presso il luogo di fornitura. In caso di “altri clienti domestici”, la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia elettrica con il luogo di residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Se ad uno stesso utente sono intestate più utenze residenziali, il canone di abbonamento è addebitato su una sola utenza. Il canone di abbonamento è, infatti, dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi televisivi detenuti nei luoghi di residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti che appartengono alla medesima famiglia anagrafica.

Se la coincidenza tra il luogo di fornitura dell’energia elettrica e la residenza risulta per più contratti, dei quali uno soltanto è per “clienti residenti”, sarà addebitabile soltanto l’utenza relativa a quest’ultima tipologia di contratto. Se la coincidenza riguarda, invece, più contratti tutti rientranti nella categoria dei contratti per “clienti residenti”, è addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale più recente.

Le volture verificatesi a seguito di morte dell’utente non comportano di per sé modifiche nell’addebito del canone di abbonamento televisivo, a meno che l’utente subentrato non abbia già un’utenza addebitabile o sussista una causa di non addebito del canone. Anche lo switch, ossia il passaggio da parte del medesimo cliente da un contratto di fornitura con un’impresa elettrica ad un contratto con altra impresa elettrica, di per sé non ha conseguenze sull’addebito del canone.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina, saranno addebitabili tutte le utenze residenziali attive alla data del 1° luglio 2016.

Per quanto riguarda gli importi da addebitare, la misura del canone di abbonamento televisivo per l’anno 2016 è fissata a 100 Euro. Per i titolari di utenze di fornitura di energia elettrica residenziale, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate del canone. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.

Nella Circolare, sono riportate delle tabelle con l’indicazione di tutti gli importi dovuti in riferimento al 2016, nelle diverse ipotesi che si possono presentare. Ad esempio, nel caso di un contribuente che ha una fornitura residente attiva alla data del 1° gennaio 2016 ed ancora attiva alla data del 1° luglio 2016, a luglio si applica il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio e poi si prosegue con le rate mensili. Invece, nel caso di un contribuente con una fornitura residente attiva alla data del 1° gennaio 2016, ma non più attiva alla data del 1° luglio 2016 e per il quale non vi è nessun’altra fornitura residente riattivata nell’anno, non viene addebitato il canone, ma le rate che devono essere pagate sono segnalate all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo alle ipotesi nelle quali sono state presentate delle dichiarazioni sostitutive per escludere l’applicazione del canone (per mancata detenzione di un apparecchio televisivo o per sussistenza di un’altra utenza elettrica per la quale un altro componente del medesimo nucleo familiare già paga il canone).

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