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10 Giugno 2016

Canone di abbonamento alla televisione in bolletta: il regolamento di attuazione

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Con il Decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 13 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016, è stato approvato il regolamento per l’attuazione della nuova disciplina del canone Rai contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare, con il Decreto interministeriale in questione, è stabilito che l’Acquirente Unico S.p.a. (ossia il gestore che garantisce la fornitura di energia elettrica a famiglie e piccole imprese) trasmette all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai contratti di fornitura dell’energia elettrica e l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, individua i contratti relativi alla tipologia “altri clienti domestici” per i quali il luogo di fornitura dell’energia elettrica coincide con la residenza dell’intestatario e ne comunica gli estremi all’Acquirente Unico S.p.a.

L’Agenzia delle Entrate trasmette all’Acquirente Unico S.p.a., entro il 31 ottobre di ogni anno, le informazioni suddette aggiornate sulla base delle variazioni di residenza intervenute. Quindi, l’Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili tali informazioni alle imprese elettriche, entro il 7 novembre di ogni anno.

Inoltre, all’articolo 2 del Decreto interministeriale, è previsto che l’Agenzia delle Entrate comunichi all’Acquirente Unico S.p.a., entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto medesimo, le informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi e la dichiarazione relativa all’esistenza di un’altra utenza elettrica per la quale un componente dello stesso nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. L’Agenzia delle Entrate trasmette anche le informazioni relative ai soggetti che appartengono alla medesima famiglia anagrafica, individuati dallo stesso Sportello Abbonamenti Tv dell’Agenzia delle Entrate, per i quali non si deve procedere all’addebito nelle fatture per l’energia elettrica, perché il pagamento è stato già effettuato con altre modalità o perché uno dei componenti del nucleo familiare risulta esente dal pagamento del canone. L’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare anche le variazioni dei diversi dati suddetti.

Quindi, secondo quanto disposto all’articolo 3 del Decreto, l’Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili ogni mese alle imprese elettriche le informazioni necessarie per l’addebito del canone in bolletta. In sede di prima attuazione della normativa, tali informazioni sono state comunicate alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016.

Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione avverrà in dieci rate mensili che saranno addebitate sulle fatture dell’energia elettrica con scadenza successiva alla scadenza delle rate medesime. La scadenza delle rate del canone è fissata al primo giorno dei mesi da gennaio ad ottobre.

E’ precisato che, qualora non vi siano addebiti riguardo al consumo di energia elettrica, le imprese elettriche inviano comunque ai clienti le fatture con l’addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi.

In occasione della prima applicazione della normativa in questione, nella prima fattura dell’energia elettrica emessa successivamente al 1° luglio 2016 verranno addebitate tutte le rate scadute nell’anno in corso (2016). L’addebito avverrà da parte dell’impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica alla data del 1° luglio 2016.

Qualora nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica o l’erogazione dell’energia elettrica avvenga nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento del canone dovrà essere effettuato dal contribuente tramite modello F24. Per l’anno 2016, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2016.

All’ottavo comma dell’articolo 3 del Decreto, è precisato, altresì, che qualora l’intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica sia un componente del nucleo familiare diverso dall’intestatario del canone di abbonamento Rai è l’Agenzia delle Entrate stessa a provvedere alla voltura del canone al titolare del contratto.

Infine, l’articolo 4 del Decreto è dedicato alle modalità di riversamento da parte delle imprese elettriche dei canoni incassati, l’articolo 5 all’individuazione ed alla comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, l’articolo 6 alle dichiarazioni, ai reclami ed ai rimborsi.

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