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22 Maggio 2015

Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale: definite le modalità di concessione del credito d’imposta per le imprese

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In un Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, del 18 maggio 2015, sono state definite le procedure per l’accesso al credito d’imposta previsto per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali per la messa in sicurezza, la bonifica e la riconversione industriale dei siti inquinati di interesse nazionale.

Le imprese destinatarie del credito d’imposta devono aver sottoscritto degli specifici accordi di programma.

All’articolo 3 del Decreto, è precisato che ciascun accordo di programma deve indicare l’ammontare delle risorse assegnate per la concessione del credito d’imposta. Le imprese che hanno sottoscritto l’accordo di programma devono presentare, alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, una specifica istanza, corredata dal piano di investimento.

La Direzione Generale predetta, quindi, avendo effettuato le verifiche di propria competenza riguardo all’accordo di programma, provvede a trasmettere copia dell’istanza alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico che, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, deve procedere all’istruttoria e, nel caso positivo, deve prenotare le risorse finanziarie necessarie, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese ed all’impresa interessata.

Nel Decreto sono fornite ulteriori indicazioni riguardo alle modalità di presentazione dell’istanza per la prenotazione delle risorse finanziarie.

All’articolo 4 del Decreto, poi, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta. Infatti, una volta effettuati gli investimenti, le imprese che hanno ricevuto comunicazione dell’avvenuta prenotazione delle risorse, possono presentare una specifica istanza alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese per la concessione delle agevolazioni.

Le istanze di concessione delle agevolazioni devono essere presentate dal 2 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.

La Direzione generale per gli incentivi alle imprese, in caso di esito positivo dell’istruttoria effettuata, emana il decreto di concessione, con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta effettivamente spettante, e ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

All’articolo 6 del Decreto, inoltre, sono precisati gli adempimenti che le imprese devono osservare nella realizzazione degli investimenti. Ad esempio, i beni devono essere pagati esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer. Sono escluse altre modalità di pagamento.

All’articolo 7, infine, sono individuate le modalità di fruizione del credito d’imposta. In particolare, soltanto successivamente al ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni, il credito d’imposta potrà essere fruito dalle imprese, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Sono previste delle procedure di monitoraggio nei confronti delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni (articolo 8 del Decreto).

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