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29 Maggio 2015

Benefici “prima casa”: l’esistenza di gravi vizi dell’immobile acquistato non sono sufficienti a giustificare il tardivo trasferimento della residenza

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 10586 del 22 maggio 2015, ha affrontato nuovamente la questione della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile acquistato, nel termine di diciotto mesi.

Nel caso di specie, il contribuente aveva ricevuto l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la maggiore imposta di registro dovuta per inosservanza dell’obbligo di trasferimento della residenza.

Il contribuente aveva fatto rilevare di non aver potuto rispettare il termine imposto dalla legge per causa di forza maggiore. Infatti, erano emersi dei gravi vizi di costruzione dell’immobile acquistato, attestati da un’apposita perizia effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo. Tali vizi avevano fatto sì che il contribuente ottenesse il certificato di residenza in ritardo rispetto ai tempi previsti.

Da parte sua, l’Amministrazione finanziaria aveva replicato che la causa di forza maggiore poteva essere invocata soltanto nel caso in cui l’impossibilità fosse non personale, ma oggettiva, non originaria, ma sopravvenuta, e soprattutto inevitabile ed imprevedibile.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione di primo grado, sostenendo che le giustificazioni addotte non integravano una causa di forza maggiore.

La Cassazione, adìta dal contribuente, ha, in primo luogo, rilevato che, secondo il proprio orientamento prevalente, la prova dell’esistenza di un impedimento riferito all’unità immobiliare destinata a diventare la casa di abitazione può integrare una causa di forza maggiore, se espressione adeguata e concludente del tentativo, senza esito positivo, di realizzare l’onere previsto dalla legge per la conservazione dei benefici “prima casa”.

Attraverso la prova dell’impedimento, sarebbe possibile superare una disposizione legislativa particolarmente rigorosa. Quindi, la prova che deve essere fornita dal contribuente deve essere particolarmente stringente. Egli dovrà allegare la sussistenza del fatto impeditivo e dovrà provarne la consistenza, avendo riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua generalmente i requisiti dell’istituto della forza maggiore.

Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, l’interessato dovrà fornire la prova dell’inevitabilità e dell’imprevedibilità dell’evento, oltre che della non imputabilità della causa del fatto impeditivo.

I Giudici d’appello avevano correttamente affermato che, affinché si potesse parlare di forza maggiore, ci si sarebbe dovuti trovare di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, non dipendente in alcun modo da avvenimenti derivanti per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata.

I presupposti in questione non sono stati ravvisati nel caso di specie. In particolare, secondo la Cassazione, non era integrato il requisito dell’imprevedibilità dell’evento. Rimane ferma, comunque, la possibilità per il contribuente di far valere eventuali pretese risarcitorie nei confronti del venditore, ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell’immobile acquistato.

La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso presentato dal contribuente.

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