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5 Febbraio 2016

Benefici prima casa: anche se manca il trasferimento della residenza, rileva l’acquisto in comunione dei beni e la residenza familiare

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1494 del 27 gennaio 2016, si è pronunciata riguardo ad un avviso di liquidazione che era stato emesso nei confronti di un contribuente per il recupero dell’imposta di registro dovuta a seguito della perdita dei benefici “prima casa”, dal momento che questi non aveva trasferito la propria residenza nell’abitazione acquistata entro 18 mesi dall’atto di acquisto.

In primo e secondo grado, era stata riconosciuta l’illegittimità dell’avviso di liquidazione sulla base della circostanza che il contribuente non poteva ottenere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Aviano, a causa delle particolari regole che trovano applicazione nei confronti di chi, come lui, lavora presso le basi Nato.

La Corte di Cassazione ha ricordato che nel caso in cui la residenza non sia trasferita nel termine di 18 mesi, non si ha automaticamente la decadenza dai benefici fiscali goduti al momento dell’acquisto dell’immobile. Infatti, la decadenza non si verifica se il mancato trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto all’acquisto.

Nel caso di specie, però, l’impossibilità per il contribuente di fissare la residenza nel Comune nel quale aveva acquistato l’abitazione era una circostanza prevista da una disposizione di legge e già nota all’acquirente al momento del rogito. Non si trattava, quindi, di una causa di forza maggiore.

La Corte di Cassazione ha, però, anche evidenziato che il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia del contribuente. Non rileva, quindi, la diversa residenza del contribuente che ha acquistato l’immobile in regime di comunione con il coniuge. Inoltre, i coniugi non sono tenuti ad avere la medesima residenza anagrafica, ma piuttosto a rispettare il dovere di coabitazione. Pertanto, più che alla comune residenza anagrafica, deve guardarsi alla coabitazione tra i coniugi, anche ai fini tributari.

La Corte di Cassazione ha, altresì, ricordato che, secondo quanto stabilito all’articolo 144 del Codice Civile, i coniugi devono fissare la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e le esigenze preminenti della famiglia. Quindi, le esigenze della famiglia sono delle esigenze autonome e preminenti rispetto a quelle dei singoli coniugi.

Anche in ambito tributario, l’interesse della famiglia è prevalente rispetto all’interesse dei singoli coniugi. Di ciò, si deve tenere conto anche in sede di valutazione dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali. A tal proposito, deve ritenersi superato l’orientamento secondo il quale il diritto all’agevolazione doveva essere riconosciuto soltanto al coniuge residente nell’immobile acquistato, per la quota di sua competenza.

La Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, nel caso di specie, non siano stati correttamente applicati i principi suddetti, ormai affermatisi in materia. I Giudici si erano limitati a constatare che i coniugi vivevano insieme alla loro figlia nel Comune di Aviano, nella casa acquistata con i benefici “prima casa”. Ma nulla avevano accertato riguardo ad un eventuale trasferimento della residenza della moglie del contribuente nel Comune in questione e riguardo alla circostanza che l’acquisto fosse o meno avvenuto in regime di comunione.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia di secondo grado ed ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale affinché, in altra composizione, effettui gli accertamenti predetti ed applichi i principi corretti.

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