L'ACI, con Circolare 29 dicembre 2006, ha fornito alcune
indicazioni in merito alla determinazione della tassa automobilistica per gli
autoveicoli a trazione elettrica, a metano, a GPL o a idrogeno.
In base all'art. 1, comma 239, Legge Finanziaria 2007, per questi
veicoli, omologati direttamente dal costruttore, non si applicano le
disposizioni di cui al successivo comma 321 che ha disposto l'aumento delle
tariffe a decorrere dal 2007. Come precisato dall'ACI, il bollo dovrà essere
determinato sulla base della tariffa vigente al 31 dicembre 2006, e cioè
2,58 euro moltiplicati per la potenza complessiva del veicolo espressa in KW.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti a doppia alimentazione installati
successivamente all'immatricolazione, l'ACI interpreta il secondo periodo del
comma 239 nel senso che in questi casi, l'agevolazione sopra menzionata è
applicabile solamente alle installazioni eseguite a decorrere dal 1° gennaio
2007.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 8.1.2007
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