La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 21
giugno 2010 ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal
D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con modifiche con la legge n. 73 del 22
maggio 2010, finalizzate alla deflazione del contenzioso tributario ed alla
razionalizzazione della riscossione.
Le modifiche previste dal decreto riguardano:
- La disciplina della
notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie. La nuova
disposizione ha introdotto la possibilità di notificare le sentenze, ai fini
della decorrenza del termine breve di impugnazione, avvalendosi delle
medesime modalità previste per gli altri atti del processo tributario
(spedizione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di
ricevimento, o con consegna diretta, o tramite messo comunale e messo
autorizzato dall'Amministrazione finanziaria). Prima la notifica delle sentenze
doveva avvenire necessariamente a mezzo di ufficiale giudiziario. Le nuove
modalità di notificazione si applicano a partire dal 26 marzo 2010, anche in
relazione a sentenze già depositate in tale data.
- L'istituto della
conciliazione giudiziale e la disciplina dell'accertamento con
adesione. E' stato escluso l'obbligo della prestazione della garanzia
fideiussoria nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla
prima non sia superiore a 50.000 Euro. La modifica è entrata in vigore
dal 26 marzo 2010 e trova immediata applicazione per le proposte di
conciliazione relative a controversie pendenti a questa data (entro,
però, determinati limiti meglio specificati nella Circolare). La modifica
non trova applicazione ai procedimenti per i quali sia intervenuto, alla data
del 26 marzo 2010, il perfezionamento dell'adesione.
- L'autorizzazione
alla proposizione dell'appello. La proposizione dell'appello da parte
degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate non necessita più della preventiva
autorizzazione della Direzione regionale competente. La novità vale per i
ricorsi in appello da notificare a partire dal 26 marzo 2010.
- Riscossione a seguito di
decisioni della Commissione tributaria centrale. Le disposizioni sulla
riscossione in pendenza di giudizio relative alle sentenze delle
Commisioni tributarie regionali si devono intendere
come applicabili anche alle decisioni della Commissione
tributaria centrale.
- Definizione delle
controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale ed alla Corte
di Cassazione. La novità riguarda in particolare le controversie
tributarie pendenti presso questi organi giurisdizionali, per le quali i ricorsi
siano stati iscritti al ruolo nel primo grado entro e non oltre il 25 maggio del
2000, e per le quali l'Amministrazione finanziaria dello Stato
risulti soccombente nei precedenti gradi di giudizio. Per le
controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale la
definizione avviene automaticamente con decreto assunto dal Presidente del
Collegio o da altro componente delegato. Per le controversie tributarie pendenti
dinanzi alla Corte di Cassazione l'estinzione può avvenire con il pagamento di
un importo pari al 5 per cento del valore della controversia e con la
contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione. Queste
disposizioni trovano applicazione a partire dal 26 maggio
2010.
Articolo pubblicato in data 23.7.2010
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