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Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alle novità introdotte del decreto "incentivi" in materia di contenzioso tributario
 

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 21 giugno 2010 ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con modifiche con la legge n. 73 del 22 maggio 2010, finalizzate alla deflazione del contenzioso tributario ed alla razionalizzazione della riscossione.

Le modifiche previste dal decreto riguardano:

- La disciplina della notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie. La nuova disposizione ha introdotto la possibilità di notificare le sentenze, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, avvalendosi delle medesime modalità previste per gli altri atti del processo tributario (spedizione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, o con consegna diretta, o tramite messo comunale e messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria). Prima la notifica delle sentenze doveva avvenire necessariamente a mezzo di ufficiale giudiziario. Le nuove modalità di notificazione si applicano a partire dal 26 marzo 2010, anche in relazione a sentenze già depositate in tale data.

- L'istituto della conciliazione giudiziale e la disciplina dell'accertamento con adesione. E' stato escluso l'obbligo della prestazione della garanzia fideiussoria nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima non sia superiore a 50.000 Euro. La modifica è entrata in vigore dal 26 marzo 2010 e trova immediata applicazione per le proposte di conciliazione relative a controversie pendenti a questa data (entro, però, determinati limiti meglio specificati nella Circolare). La modifica non trova applicazione ai procedimenti per i quali sia intervenuto, alla data del 26 marzo 2010, il perfezionamento dell'adesione.

L'autorizzazione alla proposizione dell'appello. La proposizione dell'appello da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate non necessita più della preventiva autorizzazione della Direzione regionale competente. La novità vale per i ricorsi in appello da notificare a partire dal 26 marzo 2010.

- Riscossione a seguito di decisioni della Commissione tributaria centrale. Le disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio relative alle sentenze delle Commisioni tributarie regionali si devono intendere come applicabili anche alle decisioni della Commissione tributaria centrale.  

- Definizione delle controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale ed alla Corte di Cassazione. La novità riguarda in particolare le controversie tributarie pendenti presso questi organi giurisdizionali, per le quali i ricorsi siano stati iscritti al ruolo nel primo grado entro e non oltre il 25 maggio del 2000, e per le quali l'Amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei precedenti gradi di giudizio. Per le controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale la definizione avviene automaticamente con decreto assunto dal Presidente del Collegio o da altro componente delegato. Per le controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione l'estinzione può avvenire con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia e con la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione. Queste disposizioni trovano applicazione a partire dal 26 maggio 2010.     

Articolo pubblicato in data 23.7.2010

 

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