Con Decisione n. 33/03/2010, la Commissione tributaria
centrale di Bari ha precisato che, qualora il Fisco intenda invocare la
solidarietà dell'amministratore di una società, è necessario notificare
uno speciale atto di contestazione.
In proposito, è stato infatti chiarito che non è sufficiente notificare un
semplice avviso di mora all'amministratore, dal momento che l'atto deve
contenere le pretese tributarie, già indicate nell'avviso di accertamento
originario.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 5.3.2010
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