Con Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077, la Corte
Costituzionale ha stabilito che le iscrizioni ipotecarie sono nulle quando il
valore del debito è inferiore agli 8.000 euro.
Secondo i giudici, l'iscrizione a ipoteca rappresenta un atto preordinato
e strumentale all'espropriazione immobiliare e, quindi, segue le relative
regole operative; conseguentemente ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n.
602/1973, l'agente della riscossione può iniziare l'espropriazione
immobiliare nel caso in cui l'importo del credito sia superiore a euro
8.000.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 26.2.2010
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