Con Sentenza n. 103/2009, la CTR di Genova ha
stabilito che i processi verbali di constatazione e gli accertamenti tributari
devono essere sempre preceduti dall'invio al contribuente dell'invito al
contraddittorio, pena la nullità dell'avviso notificato.
Secondo i giudici, l'Ufficio è obbligato a convocare il contribuente per
l'instaurazione dell'accertamento con adesione, in quanto la natura del
contraddittorio che si instaura con il contribuente è permettere alla stessa
Amministrazione finanziaria una ragionata misurazione del presupposto
impositivo.
Pertanto, in caso di omissione, considerato che si impedisce al contribuente
di far valere le proprie motivazioni in sede precontenziosa, l'avviso di
accertamento notificato è da ritenersi nullo.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 1.8.2009
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