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17 Aprile 2015

Agevolazioni prima casa: in caso di vendita infraquinquennale, la nuova casa acquistata entro un anno deve effettivamente essere adibita ad abitazione principale

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 7338 del 10 aprile 2015, si è pronunciata nuovamente riguardo ad una questione relativa alle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, riguardo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della decadenza dalle agevolazioni “prima casa”. La casa acquistata dalla contribuente, infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, era stata rivenduta prima che fossero trascorsi cinque anni e non era stato acquistato un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla vendita.

L’avviso emesso dall’Amministrazione finanziaria era stato impugnato dalla contribuente sia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ma sia in primo grado, che in appello, era stata data ragione all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva motivato la propria decisione sulla base della considerazione che la contribuente aveva sì acquistato, entro un anno dalla vendita della “prima casa”, un altro immobile che avrebbe dovuto ristrutturare ed adibire ad abitazione principale, ma poi, dopo un paio di mesi, aveva rivenduto anche tale immobile e ne aveva acquistato un altro (ormai oltre il termine di un anno) nel quale aveva fissato la propria residenza.

La contribuente aveva contestato tale pronuncia, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto che fosse maturata la decadenza dall’agevolazione per il solo fatto che non aveva trasferito la propria residenza nel secondo immobile acquistato, prima di rivenderlo e di riacquistarne uno nuovo. Tale conclusione della Commissione non era fondata sulla legge, dal momento che la legge non prevede come requisito necessario l’effettiva adibizione ad abitazione principale dell’immobile successivamente acquistato, ritenendo sufficiente la dichiarazione di volerlo adibire ad abitazione principale. Non era, inoltre, stata presa in considerazione la circostanza che l’intenzione della contribuente di adibire ad abitazione principale l’immobile successivamente acquistato era maturata concretamente, dal momento che era stata adibita a residenza principale l’ultima casa acquistata, nella quale aveva fissato la propria residenza.

La Corte di Cassazione ha ritenuto non fondate le ragioni addotte dalla contribuente.

Secondo la Cassazione, infatti, il legislatore ha voluto imporre che l’acquirente dell’immobile, acquistato a seguito di rivendita infraquinquennale dell’immobile acquistato in precedenza, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, non si limiti semplicemente a dichiarare di volerlo adibire ad abitazione principale, ma lo adibisca effettivamente ad abitazione, in conformità all’intento dichiarato.

Secondo la Corte di Cassazione, la legge si deve interpretare nel senso che il legislatore non ha voluto agevolare dei meri progetti di future ed eventuali sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni.

Inoltre, in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti effettuati dal contribuente, l’intento abitativo deve realizzarsi con le forme necessarie dell’assunzione della residenza anagrafica proprio nell’immobile acquistato. Le norme, infatti, non prevedono nessun’altra modalità alternativa all’onere di fornire la prova della corrispondenza tra l’acquisto e l’intento abitativo.

I Giudici di secondo grado avevano, quindi, correttamente operato, ritenendo che la contribuente avesse violato le condizioni di legge per la conservazione dei benefici “prima casa”, non avendo tempestivamente trasferito la propria residenza anagrafica nell’immobile acquistato successivamente alla rivendita del primo immobile.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso proposto dalla contribuente.

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