Un quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni tributarie previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro ed imposta ipotecaria in misura fissa ed imposta catastale dell’1 %) in caso di acquisto di un terreno agricolo da annettere ad un maso chiuso, nella Provincia Autonoma di Bolzano, da parte di contribuenti già proprietarie del maso chiuso medesimo che, però, non sono coltivatrici dirette o imprenditrici agricole professionali iscritte alla relativa gestione previdenziale.
Il notaio istante che si deve occupare di tale atto di acquisto ha richiamato la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 secondo la quale le agevolazioni per la piccola proprietà contadina trovano applicazione anche nelle ipotesi di atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, in favore di proprietari di masi chiusi da loro abitualmente coltivati. La nuova disciplina riconoscerebbe, quindi, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina agli acquirenti proprietari di masi chiusi a prescindere dalla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e dall’iscrizione alla gestione previdenziale.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 15 del 1° febbraio 2017, ha risposto ai dubbi posti dall’istante, riconoscendo che la nuova disposizione della Legge di Stabilità per il 2016 ha effettivamente esteso le agevolazioni in questione anche ai proprietari di masi chiusi che si dedicano abitualmente alla coltivazione degli stessi, senza che sia richiesta nessuna ulteriore condizione.
L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, affermato che l’atto che il notaio istante intende stipulare può beneficiare delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina a condizione che le acquirenti già proprietarie del maso chiuso si dedichino abitualmente alla coltivazione del maso chiuso medesimo.