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25 Marzo 2016

Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale: emanate le disposizioni di attuazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, sono state emanate le disposizioni di attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionale.

Si tratta delle disposizioni di attuazione della nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (cosiddetto “Decreto crescita e internazionalizzazione”), con il quale, a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del ruling internazionale, le norme sugli accordi preventivi sono state inserite tra quelle generali in materia di accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973.

Gli ambiti entro i quali le imprese possono accedere agli accordi preventivi sono:

  • la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir;
  • l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, riguardanti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, riguardanti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties ed altri componenti reddituali a soggetti non residenti oppure da soggetti non residenti;
  • la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
  • la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Per accedere alla procedura in questione, le imprese interessate dovranno inviare un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza deve essere redatta in carta libera e deve essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all’ufficio, che rilascia una ricevuta al momento della presentazione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico. Ulteriori modalità di presentazione dell’istanza verranno regolate da un successivo Provvedimento.

Nell’istanza devono essere indicati:

  • la denominazione dell’impresa, la sua sede legale o il domicilio fiscale se diverso, il codice fiscale e/o la partita Iva, eventualmente il domiciliatario nazionale diverso dall’impresa istante, presso il quale verranno inoltrate le comunicazioni relative alla procedura;
  • la stabile organizzazione in Italia, qualora l’istanza sia presentata da un’impresa non residente;
  • una chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo ed una sintetica descrizione delle operazioni;
  • la documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti dell’impresa con attività internazionale;
  • la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

A seconda dell’oggetto dell’istanza, inoltre, sono richiesti ulteriori elementi identificativi.

Prima della presentazione dell’istanza, le imprese con attività internazionale possono comunque richiedere un incontro con i rappresentanti dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate così da ottenere dei chiarimenti e/o delle indicazioni riguardo alla procedura.

Entro 30 giorni dal ricevimento, l’istanza può essere dichiarata ammissibile, in presenza degli elementi richiesti dalla disciplina in materia, oppure improcedibile, qualora l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate non sia nelle condizioni di verificare la sussistenza degli elementi suddetti (in questo caso, l’impresa istante avrà un periodo di tempo di almeno 30 giorni per presentare documentazione integrativa), oppure inammissibile, qualora manchino gli elementi richiesti o il soggetto che ha presentato l’istanza non abbia fornito la documentazione integrativa nei tempi previsti o l’abbia fornita, ma sia stata riconosciuta dall’ufficio come non idonea.

Una volta ultimata l’attività istruttoria, l’istante è invitato a comparire per mezzo del legale rappresentante o di un procuratore, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventualmente la richiesta di produzione di ulteriore documentazione e di definire i termini di svolgimento del contraddittorio.

Il procedimento deve comunque concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. Qualora l’Agenzia delle Entrate decida di richiedere l’attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali, il termine predetto è sospeso per il periodo di tempo necessario per ottenere le informazioni dall’Amministrazione fiscale dello Stato al quale è stata richiesta la collaborazione.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione da parte del responsabile dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e del rappresentante legale, o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza, dell’impresa di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi che costituiscono l’oggetto dell’istanza.

Importante ricordare che l’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo sottoscrivono e rimane efficace per il periodo d’imposta nel corso del quale è stato stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Qualora non si raggiunga un accordo, ne verrà dato atto in un processo verbale.

E’ prevista una procedura in parte diversa nel caso in cui l’oggetto della procedura sia la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata in Italia.

Quanto all’estinzione del procedimento, questa può essere causata dalla mancata produzione da parte dell’impresa istante, ingiustificata ed entro i termini previsti, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari affinché si possa procedere nell’istruttoria. La procedura può estinguersi anche a causa della sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di elementi e notizie riguardo a fatti e circostanze che fanno venir meno, secondo quanto precisato nel Provvedimento, il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione alla base dell’istituto in questione.

Nel Provvedimento, sono contenute ulteriori disposizioni riguardo alle attività di verifica degli accordi, alle conseguenze in caso di violazione totale o parziale degli accordi medesimi, all’eventuale modifica e rinnovo degli accordi.

E’ stato, infine, precisato che il Provvedimento del 21 marzo sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 e si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi alla data della sua pubblicazione.

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