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29 Gennaio 2016

Accertamento sintetico ed acquisto di auto di lusso: non è sufficiente sostenere di essere stato aiutato dalla madre benestante

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Nella Sentenza n. 1332 del 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di accertamento sintetico emesso nei confronti di un giovane che, nonostante avesse dichiarato redditi bassi, aveva acquistato autovetture di lusso.

I Giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano dato ragione al contribuente, accogliendo il suo appello nei confronti della pronuncia di primo grado. In particolare, il destinatario dell’avviso di accertamento aveva sostenuto che il denaro utilizzato per l’acquisto ed il possesso delle autovetture non era derivato esclusivamente dalla propria attività lavorativa, ma anche e soprattutto dall’aiuto ricevuto dalla madre benestante con lui convivente.

Dalla documentazione prodotta in giudizio risultava che il giovane risiedeva nella medesima abitazione della madre. Inoltre, nell’anno per il quale aveva ricevuto l’avviso di accertamento, risultava essere a carico della donna (almeno così risultava dalla dichiarazione dei redditi da quest’ultima presentata). Secondo la CTR, si doveva, quindi, presumere che la madre del contribuente sopperisse di volta in volta alle esigenze economiche del figlio. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, ancora, non sarebbe stato possibile documentare tutti i prelievi bancari e gli interventi di aiuto finanziario effettuati dal genitore. L’elemento probatorio certo e sufficiente, dal quale desumere la provenienza del denaro diversa rispetto al reddito personale (e, quindi, esente), era la convivenza madre-figlio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto non corretto il ragionamento posto a fondamento della pronuncia di secondo grado.

Prima di tutto, la circostanza che dalla dichiarazione dei redditi della madre del contribuente risultasse che quest’ultimo fosse fiscalmente a suo carico contrastava con i fatti emersi nel corso della causa. Il contribuente, infatti, nell’anno oggetto di accertamento, aveva 30 anni ed aveva percepito e dichiarato redditi per quasi 14.000 Euro.

La Corte di Cassazione ha, poi, riportato chiarezza riguardo ai principi vigenti in materia. Il contribuente, per contestare l’accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti, deve fornire idonea prova documentale. Tale prova documentale deve riguardare non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (utilizzati per effettuare le spese rilevate in sede di accertamento), ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Questi ultimi elementi costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che le spese in questione siano state sostenute proprio con quei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Non è, invece, onere del contribuente provare che siano stati utilizzati proprio quei redditi per acquisire gli incrementi patrimoniali contestati dall’Amministrazione finanziaria, dal momento che la provvista economica è costituita da diverse fonti confondibili l’una con l’altra.

Nel caso di specie, risultava dimostrata l’esistenza di diversi redditi nel nucleo familiare, ma occorreva anche verificare che fosse stata fornita idonea documentazione riguardo al passaggio dei redditi all’interno della famiglia in favore del contribuente.

In un caso simile, la Corte di Cassazione aveva affermato che, se il contribuente sostiene che le spese sostenute sono il frutto di un atto di liberalità compiuto dal familiare, deve essere fornita dal contribuente medesimo la prova documentale dell’esistenza di tale atto di liberalità e la pronuncia dei Giudici deve fare riferimento specifico a tali documenti.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ed ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale affinché, in diversa composizione, riesamini la questione.

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